AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI MOROSITÀ INCOLPEVOLE

(approvato con determinazione R.G. n.1167 del 18.11.2019)

  • Data: 18.11.19
  • Data di ultima modifica: 20.11.19

Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102, art.6 comma 5, convertito con modificazioni dalla
Legge 28 ottobre 2013 n. 124;
Visto il Decreto Legge 28 marzo 2014 n.47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio
2014, n. 80;
Visti i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014, del 5 dicembre
2014, del 19 marzo 2015 e del 30 marzo 2016;
Vista la Deliberazione G.R. n.1731 del 22/11/2016 recante linee guida e disposizioni per
l’individuazione dei soggetti aventi diritto al contributo per morosità incolpevole;
Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 389/2016, n.367/2017 e n.339/2018, di riparto del fondo
stanziato al comune di Copertino da destinare agli inquilini morosi incolpevoli destinato.

SI RENDE NOTO

che i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un
contributo volto a ridurre la morosità incolpevole.
Art. 1 Destinatari e requisiti
Possono presentare richiesta di contributo in oggetto i nuclei familiari residenti nel Comune di
Copertino che sono in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
1. Richiedente con cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea, ovvero
nei casi di cittadini non appartenenti all’U.E. possieda un regolare titolo di soggiorno;
2. Titolarità di un contratto di locazione di “edilizia privata” ad uso abitativo, regolarmente
registrato e residenza nell’alloggio sito in Copertino e oggetto della procedura di rilascio da almeno
un anno, con esclusione delle unità immobiliari di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9;
3. Essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione di
convalida;
4. Possesso di un reddito I.S.E non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare
attività lavorativa con un valore ISEE in corso di validità non superiore ad € 26.000,00;
5. Non titolarità del richiedente e di ciascun componente del nucleo familiare di diritti di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile, nel territorio nazionale, fruibile ed adeguato alle
esigenze del nucleo familiare;
6. Situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a
provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione
della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una della seguenti cause:
a) perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;
b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da
causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
f) sopravvenuta malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che
abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la
necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e
assistenziali (da dimostrare con idonea documentazione);

Art. 2 Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” il richiedente può ricorrere
all’autocertificazione dei requisiti indicati all’art. 1 del presente avviso.
A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle
vigenti leggi in materia e che ai sensi dell’art. 75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni
mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni verificando
con precisione i dati dichiarati.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
A) copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
B) copia dell’intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, dalla quale si
deduca l’ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima
udienza oppure copia dell’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell’eventuale atto
di precetto e/o della significazione di esecuzione;
C) documenti comprovanti il possesso delle condizioni d’incolpevolezza della morosità di cui
all’art. 1 punto 6;
D) dichiarazione rilasciata dal proprietario dell’alloggio, in relazione alla situazione che ricorre
(allegato B o allegato C).
Art. 3 Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande
Tutti coloro che, interessati al presente bando, siano in possesso dei requisiti richiesti,
possono presentare domanda al Comune, entro e non oltre la data del 09/12/2019, utilizzando
esclusivamente gli appositi modelli disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali (Via Ten. Colaci –
palazzo ex ONMI) aperto al pubblico nei giorni di lunedì – mercoledì - venerdì dalle h. 11,00 alle
h.13,00, il giovedì dalle h. 16,00 alle h.18,00, o scaricabile dal sito www.comune.copertino.le.it.
Le domande spedite a mezzo posta, Pec o consegnate a mano, dovranno pervenire al protocollo
generale del Comune di Copertino entro e non oltre il surriportato termine che deve essere
considerato perentorio. Le domande presentate oltre la predetta data saranno ritenute inammissibili
e quindi saranno escluse. A tali fini farà fede il protocollo generale del Comune o, se spedite a
mezzo del servizio postale, il timbro dell’Ufficio postale di spedizione.
Art. 4 Istruttoria delle domande e priorità nella concessione dei contributi
Il Comune procede all’istruttoria delle domande, accerta la sussistenza delle condizioni, verifica il
possesso dei requisiti previsti e dei criteri di priorità individuati dal D.M. 14/05/2014, ovvero la
presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:
 ultrasettantenne,
 ovvero minore,
 ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%,
 ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione
di un progetto assistenziale individuale.
Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione delle richieste, gli interessati
possono inoltrare opposizione.
Art. 5 Ammontare e destinazione del contributo
a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune,
qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale
rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;
b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle
mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento
dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare
un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;

c) per assicurare il versamento del deposito cauzionale e il versamento di un numero di mensilità
relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, fino alla capienza del contributo
massimo complessivamente concedibile di 12.000,00 euro.
Verranno riconosciuti contributi fino all’esaurimento della somma stanziata dalla Regione Puglia e
solo in presenza di tutti i requisiti richiesti ed opportunamente documentati. Sarà predisposta una
graduatoria comprensiva dell’eventuale importo assegnato, .
L’Amministrazione Comunale si riserva, qualora dalle risultanze del presente bando si rilevasse
necessità di importi finanziari superiori a quelli messi a disposizione dalla Regione Puglia, di
ridurre in proporzione il contributo da assegnare agli aventi diritto rimanendo nei limiti delle risorse
disponibili.
Art 6 Ulteriori disposizioni
L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie
vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo
la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.
L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal
diritto di contributo.
Art. 7 Controlli
In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e
dal D.Lgs. n. 196/2003 (TU trattamento dati personali) saranno effettuati controlli a campione per la
verifica delle autocertificazioni presentate e nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di
ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal
beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.
Copertino lì, 18/11/2019

Il Sindaco Sandrina Schito
L'Assessore ai Servizi Sociali Pierluigi Nestola
Il Dirigente d’Area ad interim Milva Marra


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