Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2022-2024

Scheda di dettaglio

I beni dell’ente inclusi nel “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare” previsto dal comma 1 dell’articolo 58 del decreto legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008) e ss.mm.ii. possono essere:
➢ venduti;
➢ concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
➢ affidati in concessione a terzi ai sensi dell’articolo 164 e segg. del decreto legislativo 50/2016;
➢ conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell’articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

L'inserimento degli immobili nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica-architettonica e paesaggistico-ambientale.

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