PRIME INDICAZIONI SUL PAGAMENTO DELL'IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012.

INDIRIZZI SUL PAGAMENTO DELL'IMU.

Dettagli della notizia

CITTA’ DI COPERTINO
Provincia di Lecce
AREA AA.GG. E FINANZIARI


Prime indicazioni sul pagamento dell’IMU
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012


L’Art. 13 del del D.L. n. 201/2011, legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, ha anticipato, in via sperimentale, l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2012. Il presupposto del tributo è costituito dal possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.
L’Imposta Municipale Propria è dovuta da: il proprietario, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, di tutti gli immobili compresi quelli adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze; il superficiario, l’enfiteuta, il locatario finanziario e il concessionario di aree demaniali,.
Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare dove il possessore ed il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati sul territorio comunale le agevolazioni per l’abitazione principale e sue pertinenze si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
La base imponibile, che è il valore su cui si applica l’aliquota, si ottiene nel modo seguente:


PER I FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO URBANO:
rendita catastale rivalutata del 5% x moltiplicatore stabilito per legge, vale a dire:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e categorie C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per le categorie D/5 e A/10;
d) 80 per le categorie A/10
e) 60 per il gruppo catastale D (ad eccezione del D/5); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
f) 55 per le categorie C/1;


PER I TERRENI AGRICOLI ISCRITTI AL CATASTO TERRENI
a) reddito domenicale rivalutato del 25% x moltiplicatore 135.

b)
Per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui al D.Lgs n.99/2004, art.1, iscritti nella previdenza agricola reddito domenicale rivalutato del 25% x moltiplicatore 110. Inoltre i suddetti terreni sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

  • del 70% dell’imposta sulla parte del valore eccedente euro 6.000 fino a euro 15.500
  •  del 50% dell’imposta sulla parte del valore eccedente euro 15.500 fino a euro 25.500
  • del 25% dell’imposta sulla parte del valore eccedente euro 25.500 fino a euro 32.000


PER LE AREE FABBRICABILI
L’imponibile è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (1/1/2012), avendo riguardo ai parametri disposti dal D.Lgs. 504/92, art.5, comma 5.
Nel caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 31 co.1 lettere c), d) ed e), della legge n. 457/1978 la base imponibile è costituita dal valore dell’area ai sensi del D. Lgs. 504/92, art. 5, co. 6.


I TERRENI EDIFICABILI INTERAMENTE POSSEDUTI E CONDOTTI DA SOGGETTI COLTIVATORE DIRETTI O IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI DI CUI ALL’ART. 1 DEL D. LGS. 99/2004 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI , iscritti alla previdenza agricola sono tuttavia considerati non fabbricabili bensì terreni agricoli e quindi come tali si deve fare riferimento al calcolo della base imponibile dei terreni agricoli.
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA E TERMINI PER IL VERSAMENTO
PER IL 2012 IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DEVE ESSERE EFFETTUATO APPLICANDO LE ALIQUOTE DI BASE E LE DETRAZIONI DALL’ART.13 DEL D.L. 201/11, LEGGE DI CONVERSIONE N° 214/2011.


Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze si detraggono € 200,00 (rapportati al periodo di tale destinazione) + € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 (fino ad un massimo di 8 figli corrispondente a € 400,00) facente parte del nucleo famigliare, anagraficamente residente e dimorante.
La detrazione è rapportata in dodicesimi: ad esempio, se un figlio compie 26 anni o cambia residenza il 23 giugno, la detrazione spetta per sei mesi, quindi è di 25 euro.



A. Per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze –
i contribuenti possono scegliere il pagamento in due rate, oppure in rate, come segue:


Pagamento in due rate:
1^ RATA
entro il 18/06/2012 pari al 50% dell’importo dovuto su aliquota di base 0,4%
2^ RATA entro il 17/12/2012 conguaglio con aliquote stabilite dal Comune
Pagamento in tre rate:
1^ RATA entro il 18/06/2012 pari a un terzo dell’importo dovuto su aliquota di base 0,4%
2^ RATA entro il 17/09/2012 stesso importo della prima rata
3^ RATA entro il 17/12/2012 conguaglio con aliquote stabilite dal Comune


B. Per tutti gli altri immobili, il pagamento deve esser effettuato esclusivamente in due rate, per ciascuna delle quali si farà contestualmente un versamento allo Stato e uno al Comune.


1^ RATA entro il 18/06/2012 pari al 50% dell’importo calcolato con aliquota base 0,76%
2^ RATA entro il 17/12/2012 a conguaglio con aliquote stabilite dal Comune


Si precisa che non sono previsti casi di assimilazione all’abitazione principale, per cui tutti gli immobili che con la vecchia normativa ICI erano assimilati all’abitazione principale vanno considerati come seconda casa e come tali soggetti alla aliquota ordinaria dello 0.76% stabilita per altri immobili, senza detrazioni.


C. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale:


1 ^ RATA entro il 18/06/2012 pari al 30% dell’importo calcolato con aliquota del 2 per mille
2^ RATA entro il 17/12/2012 pari al conguaglio con aliquote stabilite dal Comune


D. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, con obbligo di accatastamento entro il 30/11/2012:


UNICA RATA entro il 17/12/2012 pari all’importo totale dovuto


MODALITA’ DI PAGAMENTO:


Per corrispondere l’acconto occorre utilizzare esclusivamente il Mod. F24.


COME SI COMPILA IL MODELLO F24: Per versare correttamente l’imposta occorre compilare la sezione


“IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”,



DATA INIZIO VALIDITÀ
DESCRIZIONE
CODICE TRIBUTO
18/04/2012
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE
3912
18/04/2012
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
3913
18/04/2012
IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
3914
18/04/2012
IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO
3915
18/04/2012
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
3916
18/04/2012
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO
3917

18/04/2012
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
3918
18/04/2012

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO

3919
18/04/2012 
IMU - imposta municipale propria - interessi da accertamento – COMUNE
3923
18/04/2012

IMU - imposta municipale propria - sanzioni da accertamento – COMUNE
3924


Seguiranno ulteriori aggiornamenti a SEGUITO delle modifiche ed integrazioni con Decreto Legge 16/2012, con la Legge di Conversione n.44/2012.
Eventuali maggiorazioni, riduzioni od esenzioni dell’imposta saranno previste nel regolamento
comunale sull’IMU che l’Amministrazione Comunale adotterà entro il 30.09.2012.
Per la compilazione del mod. F24 si rimanda al sito, come sotto riportato, delle agenzie delle entrate.
http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/Recenti.php

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DR. Maria Palazzo

IL DIRIGENTE AREA AA.GG. E FINANZIARI

DR. Alessandro Caggiula

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