IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) Scadenza presentazione dichiarazione

Il Funzionario Responsabile IMU,RENDE NOTO che il 4 febbraio 2013 scade il termine per la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) i cui eventi modificativi si...

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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
Scadenza presentazione dichiarazione

Il Funzionario Responsabile IMU,
Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30/10/2012, pubblicato in G.U. n. 258 del 05/11/2012;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 15/09/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU;
Viste le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17 del 15/09/2012 e n. 27 del 31/10/2012 con le quali sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2012;
RENDE NOTO
Il 4 febbraio 2013 scade il termine per la presentazione della dichiarazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) i cui eventi modificativi si sono verificati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.
IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE:
La dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo a una diversa determinazione dell’imposta dovuta attengono a riduzioni d’imposta oppure non siano immediatamente acquisibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. La dichiarazione deve essere altresì presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale. Restano valide anche con l’IMU, e NON devono essere ripresentate, le dichiarazioni prodotte ai fini ICI, in attuazione dei princìpi sopra indicati.

I CASI PRINCIPALI IN CUI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IMU RIGUARDANO:
– i fabbricati di interesse storico e artistico;
– i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP);
– gli immobili trasferiti con atti per i quali non è utilizzato il modello unico informatico (MUI);
– gli immobili concessi in locazione finanziaria;
– gli immobili oggetto di atto di concessione amministrativa su area demaniale;
– i terreni agricoli divenuti aree edificabili o viceversa;
– le aree divenute edificabili in seguito a demolizione di fabbricato;
– gli immobili che hanno perso o acquistato il diritto all’esenzione dall’IMU;
– gli immobili che hanno perso o acquisito la caratteristica della ruralità;
– gli immobili oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà)
– due diverse unità immobiliari che vengono adibite ad abitazione principale da parte dei componenti del nucleo familiare, ubicate all’interno del territorio comunale. In tal caso deve essere dichiarata l’unità per la quale il contribuente intende usufruire delle agevolazioni;
– l’abitazione principale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
Sono soggetti ad obbligo dichiarativo tutti i titolari di diritti reali sugli immobili (sia coloro che hanno iniziato sia coloro che hanno cessato il possesso); i locatari finanziari; i concessionari di aree demaniali; gli amministratori di condominio o della comunione per immobili in multiproprietà; il curatore o commissario liquidatore per gli immobili compresi nelle procedure di fallimento o liquidazione.

A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili, utilizzando l’apposito modello ufficiale approvato dal Ministero.

QUANDO NON OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
– quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali risultano applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
– per l’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze situata nel comune;
– per l’indicazione dei figli di età non superiore a 26 anni;
– per gli immobili oggetto di dichiarazione di successione;
– quando si verifica una variazione catastale relativa ai dati di classamento e rendita o di intestazione catastale.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Tributi del Comune.

Copertino, 30/01/2013 Il Funzionario Responsabile I.M.U.
Dott.ssa Maria Palazzo

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