REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

  • Categoria: Regolamenti
  • Data di ultima modifica: 22.07.13

Scheda di dettaglio






COMUNE DI COPERTINO

PROVINCIA DI LECCE


REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

GENERALE DELLE ENTRATE



INDICE


Art.1 Oggetto e finalità del Regolamento

Art.2 Definizione delle entrate

Art.3 Regolamento delle entrate

Art.4 Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

Art.5 Forme di gestione delle entrate

Art.6 Soggetti responsabili delle entrate

Art.7 Attività di verifica e controllo

Art.8 Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

Art.9 Attività di accertamento e rettifica delle Entrate tributarie ed extra - tributarie

Art.10 Sanzioni

Art.11 Tutela giudiziaria

Art.12 Autotutela

Art.13 Accertamento con adesione



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE


Art. 1     Oggetto e finalità del Regolamento


1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge 8 giugno 1990, n.142 e successive integrazioni, dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le disposizioni del presente regolamento tendono ad individuare le entrate a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

3. Il reperimento  delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato al raggiungimento dell’equilibrio economico del bilancio del Comune.


Art. 2      Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall’applicazione di leggi dello stato, le quali in attuazione della riserva dell’art. 23 della Costituzione, individuano i tributi  di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili,  i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l’uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune


Art. 3      Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di Entrate il Comune adotta, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti dal presente atto. Detto regolamento avrà efficacia dal 1° Gennaio dell’anno successivo.

2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla Deliberazione di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al primo comma e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.



  Art. 4     Determinazione  delle aliquote dei canoni e delle tariffe.


1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita Delibera entro i termini stabiliti dalla Legge per ciascuno di essi e nei termini  previsti per l’approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell’equilibrio economico di bilancio e a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni per l’utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l’adeguamento periodico in relazione alle variazioni dei valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinati con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri stabiliti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano.


Art. 5      Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni e integrazioni:

a) Gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25,26,28 della legge 08 giugno 1990, n. 142:

b) Affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all’art.22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) Affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all’art.22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;

d) Affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al DPR 28 gennaio 1998, n.43 o ai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

2. La forma prescelta per la gestione delle entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita relazione del responsabile dell’Ufficio Tributi, per le entrate tributarie, o dell’ufficio competente alla gestione, per le entrate extra tributarie. Detta relazione deve contenere un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini  riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi.

4. L’affidamento della gestione a terzi non deve, comunque, comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell’art.44, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n.724.

Art. 6    Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i responsabili dei servizi ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all’acquisizione delle entrate, compresa l’attività istruttoria di controllo e verifica e l’attività di liquidazione, di accertamento, nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.

3. Qualora il Comune stabilisca di affidare ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7   Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascun entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell’utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell’esercizio dell’attività  istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n.241, con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

3. In particolare il responsabile deve evitare ogni spreco nell’utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il responsabile, quando non sussistano prove certe dell’inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme eventualmente previste nella disciplina di legge o regolamentare relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.


Art. 8  Attività di liquidazione delle entrate tributarie o

patrimoniali

1. L’attività di liquidazione delle entrate tributarie e di quelle extra tributarie dovrà svolgersi da parte del Comune o del Concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l’Ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

2. Per le entrate tributarie, per le quali vige l’obbligo della autoliquidazione, sarà cura del Comune o del Concessionario comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

3. Per le entrate tributarie, per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere forma scritta, con l’indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito. Il provvedimento viene trasmesso al contribuente a mezzo raccomandata postale con A.R. o mediante notifica da parte del messo comunale.

4. Per le entrate extra tributarie sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.


Art. 9  Attività di accertamento e rettifica delle Entrate tributarie ed extra tributarie


1. L’attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dall’ufficio tributi del Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicate nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale devono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l’aliquota applicata, l’importo dovuto , il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l’autorità per l’eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali, a seguito dell’attività di controllo di cui all’art. 7, risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve essere inoltrata mediante raccomandata postale con A.R. o mediante notifica da parte del messo comunale e deve contenere tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute sia di natura tributaria che extra tributaria, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate dal disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e lo stesso soggetto.


Art. 10  Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad rntrate tributarie, previste dai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 23 dicembre 1997, sono graduate con apposito atto deliberativo ai fini dell’individuazione dei criteri da seguire nell’attività di controllo sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicano le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del responsabile di cui al precedente art.6 o dal Concessionario.

Art. 11  Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, il responsabile del Comune o il Concessionario ex art.52, comma 5, lettera b), del decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, è abilitato alla rappresentanza del Comune ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell’attività giudiziaria in materia di entrate extra tributarie, il Comune o il Concessionario ex art.52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n.446, debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

3. Nel caso di cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l’assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 12  Autotutela

1. Per l’applicazione dell’istituto dell’autotutela si fa riferimento allo specifico regolamento adottato dal Consiglio Comunale.

Art. 13  Accertamento con adesione.

1. Per l’applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione si fa riferimento allo specifico regolamento adottato dal Consiglio Comunale.

  • Anno di riferimento: 2011-06-17

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