REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA ICI ARRETRATA DA IMMOBILI NON DICHIARATI IN CATASTO O CON CLASSAMENTO CATASTALE NON COERENTE, TOSAP DA PASSI CARRABILI ANNI 2009 E 2010 E TARSU ANNI 2006/2009.

  • Categoria: Regolamenti
  • Data di ultima modifica: 22.07.13

Scheda di dettaglio


CITTA’  DI  COPERTINO

Provincia di Lecce


REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA ICI ARRETRATA DA IMMOBILI NON DICHIARATI IN CATASTO O CON CLASSAMENTO CATASTALE  NON COERENTE, TOSAP DA PASSI CARRABILI ANNI 2009 E 2010 E TARSU ANNI 2006/2009 (Delib. C.C. 22 del 28.06.2011)


INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Definizione agevolata relativa ai fabbricati

Art. 3 – Modalita’ di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

Art. 4 -  Rigetto delle istanze di definizione agevolata

Art. 5 – Esclusione dal rimborso

Art. 6 – Definizione agevolata  Tosap passi carrabili anni 2009 - 2010

Art. 7 – Definizione agevolata TARSU anni 2006 – 2009

Art. 8 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicita’ del presente regolamento



Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il Comune di Copertino con il presente regolamento stabilisce le condizioni, il termine e le riduzioni per la definizione agevolata dell’Imposta Comunale sugli Immobili, secondo i principi fissati dall’art. 13 della Legge 289/2002, relativa alle violazioni commesse  a partire dal 1° gennaio 2005. Parimenti si stabiliscono le condizioni ed i termini per la definizione agevolata della TOSAP da Passi carrabili per gli anni 2009 e 2010 e per la TARSU anni 2006/ 2009.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi.

3. La definizione agevolata è limitata per l’ICI alla fattispecie delle unità immobiliari non dichiarate in catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie. Per la TOSAP da passi carrabili e la TArSU anni 2006/2009 le limitazioni sono individuati rispettivamente agli artt. 6 e 7 

Art. 2 -Definizione agevolata relativa ai fabbricati

1. I soggetti passivi dell’Imposta Comunale sugli Immobili, titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, che abbiano presentato alla competente Agenzia Provinciale del Territorio, prima che il Comune ne faccia richiesta, e comunque perentoriamente entro 90 gg. dalla pubblicazione del presente regolamento, gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza, riferite a tutti le annualità non ancora prescritte, con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta, calcolata con l’applicazione dell’aliquota relativa agli anni di riferimento, all’intero imponibile, se trattasi  di prima attribuzione della rendita,  ovvero al maggiore imponibile, nel caso di  aggiornamento della rendita preesistente, con esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative.

2. La definizione agevolata  di cui al precedente comma si perfeziona con la richiesta del contribuente – predisposta su appositi moduli reperibili presso l’ufficio tributi -   e presentata al protocollo del Comune, con allegate le ricevute di  pagamento in autoliquidazione delle somme dovute o della prima rata in caso di rateizzazione, entro 30 giorni dalla presentazione all’Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/94, i quali atti sono da presentarsi entro il termine perentorio di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui l’Agenzia del Territorio dovesse procedere a rettificare la rendita catastale proposta con gli atti di attribuzione/aggiornamento il contribuente dovrà procedere a versare la maggiore imposta, se ed in quanto dovuta, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’Agenzia.

Art. 3 - Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata


1. La definizione agevolata di cui al precedente articolo si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata mediante versamento da eseguirsi sui bollettini di c/c postale e/o F24 per violazioni ICI disponibili presso l’Ufficio Tributi, perentoriamente entro 90 gg. dalla pubblicazione del presente regolamento e comunque entro e non oltre il 30/9/2011;

2. Gli errori sanabili attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione che sarà notificata o inviata agli interessati a cura di questo Ente a mezzo posta raccomandata. In mancanza del/i  versamento/i la definizione non sarà considerata perfezionata.

3. Il versamento delle somme dovute può essere eseguito, a richiesta dell’interessato, in  n°  massimo di  6  rate  di pari importo da effettuare con  scadenza bimestrale fatta salva la scadenza della prima rata il cui versamento  deve essere contestuale  alla presentazione della richiesta di condono.

4.  Il mancato pagamento di una sola delle rate  alle scadenze previste  comporta il rigetto dell’istanza di definizione e l’attivazione della procedura di accertamento e liquidazione.

Art. 4 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1 Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del/i versamento/i, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell’istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all’interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l’istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

Art. 5 – Esclusione dal rimborso

1 Non si dà luogo al rimborso dei tributi, delle sanzioni e degli interessi integralmente versati prima dell’approvazione del presente Regolamento, nonostante la presenza dei requisiti del condono.

Art. 6

Definizione agevolata Tosap passi carrabili anni 2009 – 2010

1. I soggetti passivi della TOSAP permanente dovuta in quanto proprietari di passi carrabili, intendendo come tali i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata (art. 36 co. 1° del vigente regolamento per l’applicazione della Tosap), ubicati nell’abitato del Comune così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate 2009 e 2010 di loro competenza, con il versamento entro il 30 settembre 2011 di una somma pari alla sola tassa o alla maggiore tassa dovuta, calcolata con l’applicazione dell’aliquota relativa agli anni di riferimento, con esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative.

2. La definizione agevolata  di cui al precedente comma si perfeziona con la richiesta del contribuente – predisposta su appositi moduli reperibili presso la CERIN, concessionario dei tributi minori, nonché presso l’Ufficio tributi comunale-   e presentata al protocollo del Comune, con allegate le ricevute di  pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro il termine perentorio di cui al comma 1.  Si osservano, in quanto applicabili, le stesse modalità previste per la definizione agevolata ICI contenute negli articoli 3, 4 e 5 sopra riportati.

3. Resta fermo per i proprietari di passi carrabili che aderiscono alla definizione agevolata e che abbiano realizzato le opere senza la prescritta autorizzazione, l’obbligo di inoltrare apposita istanza al Settore Urbanistica di questo Ente.  Di tale presentazione occorre dare prova unitamente all’istanza di definizione agevolata di cui al comma 1°.   

Art. 7

Definizione agevolata TARSU Anni 2006 – 2009

1) I soggetti passivi della TARSU dovuta ma non versata in quanto hanno occupato o detenuto locali o aree scoperte indicati all’art. 62 del D.Lgs. n° 507/1993 negli anni dal 2006 al 2009, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate sopra indicate di loro competenza, con il versamento entro il 30 settembre 2011 di una somma pari alla sola tassa o alla maggiore tassa dovuta, calcolata con l’applicazione dell’aliquota relativa agli anni di riferimento, con esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative.

2) La definizione agevolata  di cui al precedente comma si perfeziona con la richiesta del contribuente – predisposta su appositi moduli reperibili presso l’ufficio tributi -   e presentata al protocollo del Comune, con allegate le ricevute di  pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro il termine perentorio di cui al comma 1. Si osservano le stesse modalità previste per la definizione agevolata ICI contenute negli articoli 3, 4 e 5 sopra riportati.

Art. 8 - Entrata in vigore, pubblicazione e  pubblicità del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi  dell’art. 53, c. 16 della l. n. 388/2000 e del D.M. del 19-03-2007.

1. Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, ai fini di informare i contribuenti del nuovo istituto adottato dal Comune.

































 

  • Anno di riferimento: 2011-03-10

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