REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

  • Categoria: Regolamenti
  • Data di ultima modifica: 22.07.13

Scheda di dettaglio




COMUNE DI COPERTINO

PROV.  DI LECCE



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URNBANI

(Approvato con Delibera del C.C. n. 81 del 29.09.1995 e s.m.i. con Deliberazioni del C.C. n.11 del 31.05.2011 e 19 del 28.06.2011) 





ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni  e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di priva¬tiva nell'ambito del territorio comunale  e istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni dei decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità' all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

ART. 3

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 4

PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILITÀ' DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa cosi come quella dei soggetti - passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Il Comune, quale Ente impositore, non e' soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

3. Per i locali ad uso abitativo affittati in modo saltuario od occasionate la tassa e' dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.



ART. 5

ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che  non possono produrre rifiuti per la loro natura o per- il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita'.

2. Presentano tali caratteristiche, A titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,70 nel quale non sia possibile la permanenza;

e) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.

1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che Lin locali

e) unita' immobiliari prive di mobili e suppellettili, e di utenza elettrica;

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione pur-che' tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

a). i locali e le aree scoperte per. i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in -regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di . protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b). i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.



4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto odi quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le attivita' di seguito elencate (esclusi i locali destinati  ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza, della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA' DETASSAZIONE

Autocarrozzerie 40%

Autofficine meccaniche 40%

Gommisti 40%

Autofficine di elettrauto 40%

Distributori di carburante 20%

Lavanderie 20%

Verniciatura 40%

Laboratori lavorazione infissi metallici e fabbri  40%

                                                                                                                               Farmacie  40%

Macellerie 40%



ART. 6

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

l. La tassa, a norma del comma l dell'art. 65  del D.Lgs. 507/1993, e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie, per unita' di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani inter niLi ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonche' al costo dello smaltimento.

2. LA superficie tassabile e' misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie - complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attivita' economica e professionale, la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed e' commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 7

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE

DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa e' dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati  e' svolto in regime di privativa. La tassa e' comunque applicata per intero ancorche' si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto detto servizio è attuato.    

2. Le condizioni previste al comma .4 dell'.art. 59. del D.Lgs 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo e' dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana da trasmettere anche al Responsabile dell'Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

3. In caso di mancato svolgimento del servizio il tributo e' dovuto in misura pari al 40% (guarantapercento) della tariffa, limitatamente alla durata della violazione.



  ART. 8

PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene

conto anche delle parti comuni di condominio che per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti Non sono da considerare quelle indicate nell’art.5, comma 2, punto c.

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occu¬panti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

- aumento del 10 (diecipercento) agli alloggi siti in edifici sino e 5 (cinque) condomini; '

- aumento del 5% (cinquepercento) agli alloggi siti in edifici sino e 10 (dieci) condomini;

-aumento del 3% (trepercento) agli alloggi siti in edifici oltre i 10 condomini. 

  ART. 9

CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. La classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall’attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall’art. 65 del D.Lg.s n. 507/1993 e segg., sono le seguenti:                                                                



                CATEGORIE



• ABITAZIONI e Bed & Breakfast;

• Uffici Pubblici o privati, studi professionali, ambulatori, agenzie di assicurazioni e varie, ecc.

• Caserme, alberghi, locande;

• Esercizi commerciali non alimentari, pubbliche rimesse, depositi di merci e simili, sale da ballo e discoteche;

• Supermercato, macellerie, plurilicenze alimentari;

• Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;

• Stabilimenti ed edifici industriali;

• Botteghe e laboratori artigianali;

• Teatri, cinema e circoli senza somministrazione di cibi e bevande;

• Banche ed istituti di credito assimilati ( Finanziarie, ecc.);

• Esercizi pubblici ( ristoranti, bar, trattorie, osterie, pizzerie anche da asporto, caffè, ecc. ) e circoli con somministrazione di cibi e bevande;

• Scuole private, Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche;

• Collegi, convitti, pensioni, Ospedali, case di cura e simili;

• Palestre, piscine, ecc.

• Aree adibite a campeggi e distributori di carburante.



La Giunta Comunale provvede annualmente a determinare la tariffa da applicare a ciascuna classe di contribuenza.



ART. 10

ESENZIONI

1. Oltre alle esclusioni dal tributo previste dal precedente art 5, sono esenti dalla tassa:

a) gli edifici di culto pubblico per la parte destinata ad attività liturgiche e ad oratori;

b)  le scuole pubbliche per le quali il Comune e' tenuto alla fornitura dei locali ed alla pulizia degli stessi.;

c) i locali sede di Associazioni di volontariato che sono rego¬larmente iscritte nell'Albo regionale e che svolgono prevalen¬temente attivita' di rilevante interesse sociale;

d) i locali sede di Associazioni riconosciute che operano nel campo della Protezione Civile;

e) i locali occupati da Patronati giuridicamente riconosciuti.



2. Dette esenzioni - saranno concesse a domanda degli interessati, corredate da documentazione probante e previo certamento della effettiva sussistenza delle condizioni suddette.
 

ART. 11 

  RIDUZIONI

1. Sono computate per la meta' le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma E.

2. Sono computate nel limite del 25% (venticinquepercento) le aree scoperte che costituiscono pertinenza od .:accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura  nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante: 30% (trentapercento);

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 20% (ventipercento);

c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipo¬tesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita' svolta: 20% (ventipercento);

d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune 20% (ventipercento);

e) utenti che, pur versando nelle circostanze di cui -alla lettera d), risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, in localita' fuori del territorio nazionale: 30% (trentapercento);

f) scuole pubbliche per le quali il Comune e' tenuto alla sola fornitura dei locali 70% (settantapercento);

g) altre scuole pubbliche 40% (quarantapercento);

h) locali adibiti a depositi ed autorimesse ad esclusivo uso familiare 50% (cinquantapercento)

i) attività produttive, commerciali, e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, comma 2, del D.Lgs. 507/93 20% (ventipercento).

3. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.


ART. 12

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio e' istituita la tassa di smalti¬mento in base a tariffa giornaliera.

2.     E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di  maggiorata dell'importo percentuale del 50%  (cinquantapercento).

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, 1a tassa giornaliera di smaltimento puo' essere versata direttamente al competente uffi¬cio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa., che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è' recuperata con sanzione, interessi e accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e  le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.


ART. 13

DENUNCE

l. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree sco¬perte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli-anni successivi, qualora le condizioni di tassabili rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multipro¬prieta' e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o deten¬tori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La. denuncia deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale;

b) cognome e nome ronche' luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o la convivenza;

c) per gli enti, istituti, associazioni, societa' e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali delle aree;

f) la provenienza

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

6. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

 ART. 14

DECORENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/ 19' e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupa¬zione dei locali e delle aree,-purche' debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, da' diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non e' dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto e' disposto dall'ufficio comunale entro trenta 'giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. (Quest'ultima denuncia e' da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è  iscritto il tributo.


  ART. 15

MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale  puo' svolgere le attivita'  accertative necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.; 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando  le sanzioni previste dall'art. 76-del Decreto Legislativo stesso.


ART 16
SANZIONI

1. Per violazioni previste dall’art.74 del D.Lg.s  507/1992 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art.76, punite con l’applicazione della pena pecuniaria da ___________ a ______________, si fa rinviol per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla Legge 689/1931.

 ART. 17

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall’art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 544, e' disciplinato alla  stregua dell'art. 43 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

ART. 18

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di rior¬dino della materia, i rifiuti di cui all'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.16, provenienti da attività svolte su una superficie operativa complessiva non superiore a 200 metri Quadrati continuano ad essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della relativa tassa.

2. Per le superfici superiori a quelle previste nel comma 1 gli nperRtnriLl economici non sono tenuti al conferimento al servizio pubblico ed alla corresponsione della relativa tassa, a condizione che presentino annualmente al Comune, nei termini ordinari, apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  attestante che i. rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese ai sensi della  normativa

vigente. Ferme le sanzioni previ¬ste .dall’art.. 26 della Legge  4 -gennaio 1963, n.' 5,. in caso di accertato illegittimo con riferimento al servizio pubblico  si applicano le sanzioni di cui all'art. 74 del D.Lgs. 507/98, oltre al pagamento della tassa dovuta.


ART. 19

ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del  presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione:

a) di quelle previste in attuazione degli artt. 63, commi 2, 3 4  e  64  comma 2 secondo periodo, e 66, commi 1 P  del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, che sono applicabili dall'01/01/1997.

b) di quelle relative alle esenzioni e riduzioni della tassa non previste nei previgente regolamento o la cui decorrenza non e' espressamente regolamentate dal D. Lgs. 507/93 e  suc¬cessive modificazioni non  previste dal previgente regolamento e che sono, invece, applicabili dall'01/01/1996.

I NDICE

Art. 1  I stituzione della tassa -

Art. 2 - Seirvizio di nettezza urbana

Art. 3 - Contenuto del regolamento

Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e responsabilità della tassa

Art. 5 - Esclusioni dalla tassa

Art. 6 - Commisurazione della tassa

Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

Art. 8 Parti comuni del condominio

Art. 9 - Classi di contribuenza

Art. 10 - Esenzioni

Art. 11 - Riduzioni

- Art. 12 - Tassa giornaliera di smaitimento

Art. 13- Denunce

Art. 14 - Decorrenza della tassa

Art. 15 - Mezzi ehi cnntrolln

Art. 16 -  Sanzioni

   Art. 17 - Accertamento, riscossione e contenzi-oso

Art. 18 - Disposizioni transitorie

   Art. 19 - Entrata in vigore



  • Anno di riferimento: 2010-03-31

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