REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

  • Categoria: Regolamenti
  • Data di ultima modifica: 22.07.13

Scheda di dettaglio



COMUNE DI COPERTINO

PROVINCIA DI  LECCE



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)


Approvato con Deliberazione del C.C. n. 5 del 26.03.2001 e successive integrazioni e modifiche apportate con Deliberazione del C.C. n. 18 del 28.06.2011.  

  CAPO I   

  PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del  Regolamento


1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli    articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo  15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504 e successive modificazioni e integrazioni, indiccato nel prosieguo con "decreto".


2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Finalità del Regolamento

1. La potestà regolamentare del comune in materia di imposta comunale sugli immobili è esercitata dal comune per conseguire il miglior livello di efficienza dell'attività impositiva e la semplificazione  e lo snellimento delle procedure nei rapporti con i contribuenti.

CAPO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE

DI  ALIQUOTE E DETRAZIONI

Art. 3

Aliquote


1. La  determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dall'Organo Comunale competente ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs. 504/92, entro i limiti minimo e massimo dallo stesso stabiliti, tenuto particolarmente conto:

a)  Delle effettive esigenze di acquisire al bilancio le risorse necessarie e assicurarne l'equilibrio economico/finanziario;

b)  delle diversificazioni previste dalle norme vigenti;

c)  delle agevolazioni previste  per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

Art.4

Abitazione principale. Regime dell’esenzione

1. A decorrere dall’anno 2008, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n.93/2008 così come conv. In L. n° 124/2008, è esclusa dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con esclusione di quelle appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali si continua ad applicare la detrazione prevista da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.


  CAPO III

ESENZIONI DALL'IMPOSTA E RIDUZIONI

Art. 5

Amministrazioni pubbliche

1. L'esenzione dall'imposta di cui all'art. 7, 1° comma, lett. a), del decreto, si applica anche agli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Per gli immobili appartenenti ad altri Comuni l'esenzione è concessa a condizione che gli stessi adottino uguale trattamento per le unità immobiliari eventualmente possedute da questo Comune nel loro territorio.

Art. 6

Enti non Commerciali

1. L'esenzione dall'imposta di cui all'art. 7, 1° comma, lett. i), del decreto, si applica soltanto ai fabbricati utilizzati dai soli enti non commerciali di cui all'art. 87, 1° comma, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o in qualità di locatori finanziari, dai medesimi enti non commerciali utilizzatori.

Art. 6 bis

  Fabbricati destinati alla vendita e non venduti

1. Per i fabbricati realizzati da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e l'alienazione di immobili si applica l'aliquota del 4 per mille per un periodo di anni tre, con decorrenza dalla data di attribuzione della rendita catastale.

           CAP. IV

 AGEVOLAZIONI PER
 ABITAZIONI PRINCIPALI

    Art. 7

Estensione delle agevolazioni relative alle abitazioni principali


1. All'abitazione  principale, come definita dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 504/92, al fine dell'applicazione di una eventuale aliquota  ridotta e/o della detrazione d'imposta per le abitazioni censite come A/1, A/8 e A/9 ovvero dell’esenzione ai sensi del D.L. n.93/2008 così come conv. In L. n° 124/2008 negli altri casi, sono equiparate:

a)  l'unità immobiliare, precedentemente adibita ad abitazione principale,

posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata da persone diverse  da quelle  conviventi al momento del cambiamento di residenza;

b)  l'abitazione concessa in uso gratuito da persone fisiche a parenti, in linea retta  entro il 1° grado, che  la occupano quale loro  abitazione principale;

c due o più unità  immobiliari contigue, occupate dal contribuente ad uso abitazione  principale,  a condizione  che venga calcolata l'imposta sulla base della rendita presunta costituita dall'accorpamento delle stesse unita' immobiliari. La detrazione spettante non può comunque eccedere quella prevista per l'abitazione principale costituita da unica unità immobiliare.

2. I soggetti interessati devono presentare, con la denuncia annuale, apposita autocertificazione comprovante la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto che consentono di beneficiare delle predette equiparazioni.

3. Si applica l'aliquota ridotta, prevista per l'abitazione principale, alle  unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. Non è invece riconosciuta la detrazione per abitazione principale, ex articolo 8 del D. Lgs. 504/92.

4.  L'ufficio comunale si riserva la facoltà di operare opportuni accertamenti.

Art. 7 bis

Interventi di manutenzione straordinaria delle facciate degli edifici siti in zona A ( Centro storico )

1. Ai proprietari dei fabbricati che eseguono interventi di manutenzione straordinaria delle facciate mediante ripristino dell’originario prospetto ( eliminazione del rivestimento marmo o ceramica, ecc.) degli edifici medesimi è riconosciuta, per la durata di un quinquennio, la riduzione di due punti (2‰)dell’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili, deliberata annualmente dal Consiglio Comunale.

2. La riduzione dell’aliquota compete a condizione che l’intervento di manutenzione abbia ad oggetto facciate di notevole vetustà e consista oltre che nella pulizia e ripristino del paramento murario, anche nella sostituzione di elementi particolarmente ammalorati.

3. Per ottenere l’agevolazione, decorrente dal primo anno d’imposta successivo alla data di ultimazione dell’intervento, il proprietario è tenuto a presentare, entro il 30 aprile, apposita istanza di richiesta del beneficio, corredata di copia della D.I.A, o altro titolo autorizzatorio,  presentata all’Ufficio Tecnico del Comune o riportante gli estremi della medesima.

4. Il funzionario responsabile d’imposta, accertata tramite l’Ufficio Tecnico comunale l’effettiva esecuzione contribuente nei trenta giorni successivi.

Art. 7 Ter

Installazione impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico

1. Ai proprietari di fabbricati che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico è riconosciuta, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili, un’aliquota agevolata inferiore al 4 per mille nella misura deliberata annualmente dal Consiglio Comunale.

2. Per ottenere l’agevolazione, decorrente dal primo anno di imposta successivo alla data di ultimazione dell’installazione degli impianti di cui al comma 1, il proprietario è tenuto a presentare, entro il 30 giugno, apposita istanza di richiesta del beneficio, corredata di copia della DIA e/o di altro titolo autorizzatorio presentata all’UTC o riportante gli estremi della medesima. Il Funzionario responsabile d’imposta, accertata tramite l’UTC l’effettiva installazione degli impianti di cui al comma 1, concede il beneficio con provvedimento formale da notificare al contribuente nei successivi 90 giorni.

  Art. 8

Pertinenze dell'abitazione principale

1. È considerata parte integrante dell'abitazione principale ed  usufruisce dell'aliquota ridotta e della  detrazione prevista per la stessa per le abitazioni censite come A/1, A/8 e A/9 ovvero dell’esenzione ai sensi del D.L. n° 93/2008 così come conv. In L. n° 124/2008 negli altri casi, la pertinenza appartenente alla categoria  catastale  C2 o C6, in numero  non superiore  a due ricadenti nelle predette categorie, sebbene sia iscritta distintamente in catasto, e sia identificata con lo stesso numero di mappale o, in assenza, ubicata nello stesso complesso immobiliare.

2. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze sono considerate unità immobiliari  distinte e separate ad ogni altro effetto di cui al decreto legislativo

504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del valore secondo i

criteri previsti nello stesso decreto.

2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle  unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

   CAPO V 

ART. 11 DECRETO LEGISLATIVO   30 DICEMBRE 1992, N. 504

  Art 9.

Liquidazione ed accertamento

1. Relativamente ai termini di liquidazione e accertamento si applicano le disposizioni  contenute nell'art. 11 del decreto legislativo  30 dicembre 1992, n.

504, e successive modificazioni ed integrazioni, osservando le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente.

  Art. 9 bis

Rateazione del pagamento dell'imposta accertata

1. Su richiesta del contribuente, per particolari situazioni di difficoltà economica a versare tempestivamente  le somme determinate negli avvisi di liquidazione o di accertamento ICI, l'Ufficio Comunale Tributi  concede  una rateazione, senza addebito di interessi, fino ad un massimo di n. 12 rate mensili, decorrenti dal mese successivo alla data del provvedimento di concessione. Le rate non possono comunque essere inferiori a € 75,00.

2. Il mancato  pagamento, anche di una sola rata, comporterà l'immediata revoca della rateazione e la riscossione immediata dell'intera somma dovuta.

3. Può beneficiare del pagamento rateale il soggetto il cui familiare complessivo ai fini  IRPEF per l'anno precedente alla  data  dell'avviso di accertamento o liquidazione, sia inferiore a € 16.000,00, aumentato di € 1.000,00 per ogni altro componente il nucleo familiare  fiscalmente a carico alla data del 1° gennaio dell'anno di notifica dello stesso avviso.

CAPO VI

SEMPLIFICAZIONE ED AGEVOLAZIONE DELLE MODALITA' DI VERSAMENTO

 Art. 10 

Versamento effettuato da un contitolare


1. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione, il versamento  regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.

2. Qualora  uno o più comproprietari o contitolari versino  l'importo dagli stessi dovuto, il soggetto che ha effettuato il versamento di cui al precedente comma può ottenere il rimborso della  maggiore imposta pagata rispetto a quella  di sua competenza, limitatamente alla somma  complessivamente versata  eccedente l'imposta dovuta per l'immobile in questione da tutti i soggetti di cui sopra.

 Art. 11

Soggetti in situazioni di particolare
  disagio economico-sociale

1. Il Comune può eccezionalmente  consentire il pagamento dell'imposta dovuta in quattro rate di eguale importo,  ognuna comunque  non inferiore  a € 100,00 (cento), da versare nei mesi di luglio, ottobre, dicembre e gennaio dell'anno successivo, senza addebito di interessi, su richiesta dell'interessato che si trovi nella condizione economico-sociale indicata nel secondo comma. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il soggetto decade dal beneficio e deve  provvedere al pagamento del debito residuo entro  trenta  giorni dalla scadenza della  rata non adempiuta. Il contribuente può,  in ogni  momento, estinguere il debito residuo in un'unica soluzione.

2. Il soggetto che può beneficiare del pagamento rateale  dell'imposta di cui al comma precedente è la persona fisica il cui reddito familiare complessivo ai fini IRPEF per l'anno  precedente è inferiore a € 16.000,00. Tale reddito è aumentato di € 1.000,00 per ogni convivente fiscalmente a carico esistente nel nucleo familiare alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta (ICI).

  CAPO VII

  AREE FABBRICABILI

  Art. 12

Criteri di riconoscimento della ruralità

1. Ai fini del riconoscimento della ruralità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento  si fa riferimento all'art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n.139.

2. Agli effetti dell'applicazione dell'art.  9 del decreto,  si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli le sole persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti  dall'art.  11 della legge 9 gennaio 1963,  n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'iscrizione agli Istituti Previdenziali è accertata d'ufficio, ove necessario, ai sensi delle disposizioni vigenti.

  Art. 13

Definizione di aree fabbricabili


1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti o in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità dall'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. Sono considerati non fabbricabili i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali ed esercitate da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale per i quali sussistono le condizioni soggettive di cui al 2° comma dell'articolo precedente e le altre stabilite dalle disposizioni vigenti.


3. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri di cui ai precedenti commi.

  Art. 14

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno  di imposizione, avendo riguardo  alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato  dalla vendita  di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. La Giunta Comunale, con specifico provvedimento, può determinare annualmente e per zone omogenee, i valori venali minimi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. I valori stabiliti avranno validità anche per l'anno successivo qualora non si deliberi diversamente entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Non si farà luogo ad accertamento  in merito al valore dell'area fabbricabile nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente  versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti.

4. Qualora  il contribuente dichiari  ai fini ICI il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai valori determinati in base al comma 1 ovvero ai valori di cui al comma 3, il medesimo non potrà richiedere alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta eventualmente versata.


 Art. 15
  Aree divenute inedificabili

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate a titolo di imposta per aree fabbricabili divenute inedificabili entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui le stesse aree sono divenute inedificabili.

2. Il rimborso  spetta limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi calcolati nella misura  di cui all'art.  14, comma  5, del decreto, per il periodo decorrente dal più recente  atto d'acquisto tra vivi dell'area e, comunque, non eccedente cinque anni.

CAPO VIII

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

 Art. 16

Fabbricati inagibili o  inabitabili

1. Ai fini della riduzione di imposta del 50%, prevista dall'art. 8, comma 1, de D.Lgs. N. 505/92,  si considerano inagibili  o inabitabili i fabbricati di fatto non utilizzati che presentano caratteristiche di degrado fisico  tale da richiedere interventi edilizi  di ripristino sostanziale dell'edificio (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente).

2. A titolo esemplificativo si possono considerare caratteristiche di degrado:

•  gravi lesioni al tetto che costituiscano pericolo per persone o cose;

•  gravi lesioni a muri perimetrali o di confine che possano costituire pericolo per persone o cose;

•  edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.



3. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in carta libera, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile ai fini della  riduzione del 50% dell'imposta, può essere resa, oltre che ad un incaricato  dell'ufficio tributi del comune, anche ai seguenti soggetti:

• notaio o cancelliere;

• segretario comunale;

• funzionario incaricato dal Sindaco (servizi demografici).

4. La sottoscrizione, apposta in calce alla dichiarazione, deve essere autenticata.

5. La suddetta certificazione, che sostituisce sia l'attestazione comunale che la perizia dell'ufficio tecnico, deve essere allegata alla dichiarazione di variazione annuale ICI e deve indicare il periodo per il quale si beneficia della riduzione.

CAPO IX

SANZIONI   AMMINISTRATIVE          



Art. 17                

  Criteri   applicativi

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili sono applicate, entro i limiti stabiliti dall'art. 14 del decreto in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471 e 472 e successive modificazioni, e alla normativa di carattere regolamentare adottata in proposito dall'Amministrazione Comunale.

2. Nel  determinare la misura della  sanzione in conformità alle  disposizioni richiamate nel comma precedente è tenuto particolarmente conto, oltre ai principi ed ai criteri dalle stesse indicati, di circostanze esimenti ed attenuanti al fine di incentivare  gli adempimenti tardivi, anche mediante il ricorso all'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

Art. 18

Accertamento con adesione

1. Per quanto attiene l'applicazione  dell'istituto dell'accertamento con adesione si fa rinvio allo specifico regolamento adottato  ai sensi dell'art.  50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 19

Incentivi per il personale addetto

1. Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera p), del D. Lgs. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti in misura non inferiore al 5% e non superiore al 10% al personale addetto all’ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi, sono definiti con apposito regolamento da approvarsi da parte della Giunta comunale previa attivazione della contrattazione decentrata secondo le modalità e quant’altro previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro.










































































  • Anno di riferimento: 2011-02-17

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