REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

  • Categoria: Regolamenti
  • Data di ultima modifica: 22.07.13

Scheda di dettaglio

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

 
Art.1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale.

Art.2 - Convocazione
1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
2. Le sedute della Giunta avvengono di regola in via ordinaria una volta la settimana nel giorno che sarà stabilito dallo stesso Organo con proprio atto deliberativo.
3. La convocazione può avvenire anche in via straordinaria o d'urgenza ogni qualvolta il Sindaco o chi ne fa le veci ravvisi la necessità.
4. La convocazione della Giunta è fatta con avvisi scritti, da comunicare limitatamente alle sedute ordinarie e straordinarie, almeno ventiquattr'ore prima.
5. Gli avvisi di convocazione sono comunicati, o mediante notifica, o con telegramma, o con telefax, o con qualsiasi altro mezzo idoneo, ivi compresa, per le convocazioni d'urgenza, la comunicazione telefonica.
6. L'avviso di convocazione, fatta eccezione per le convocazioni d'urgenza, è accompagnato da un elenco indicativo degli oggetti da trattare.
7. Eventuali vizi di convocazione sono sanati dalla partecipazione alla seduta della Giunta dei componenti interessati.

Art.3 - Attribuzioni della Giunta
1. Le attribuzioni della Giunta sono quelle stabilite dallo statuto, dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi e dalla legge.
2. La Giunta, inoltre:
• riferisce ogni anno al Consiglio, con relazione scritta sulla propria attività svolta oltre che sulla attività in generale del Comune;
• attua gli indirizzi generali del Consiglio e sovrintende agli adempimenti connessi alle deliberazioni dello stesso;
• è titolare di attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio;
• adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni di cui al punto 3 dell'art.32 della legge n. 142/90 da sottoporre a ratifica nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
• rappresenta il Consiglio nelle cerimonie ufficiali.
Art.4 - Istruttoria delle deliberazioni
1. Le proposte di deliberazione da trattare, istruite come per legge e corredate dei prescritti pareri, di regolarità tecnica e di regolarità contabile, sono trasmesse alla Segreteria, di norma, con il visto dell'Assessore al ramo.
2. Le suddette proposte, esclusi i casi di convocazione di urgenza della Giunta, corredate, ove necessario, di atti e documenti di supporto, anche in fotocopia, sono depositate nell'ufficio di Segreteria, a disposizione degli Assessori, almeno due ore prima della seduta.
Art.5 - Ordine del Giorno
1. La Giunta, come sopra convocata, ha facoltà di trattare argomenti non compresi nell'Ordine del Giorno, semprechè siano presenti e consenzienti tutti gli Assessori in carica. La Giunta comunque non è obbligata a trattare tutti gli argomenti scritti nell'Ordine del Giorno né a seguirne, nella trattazione, il numero di iscrizione.
2. Il Sindaco ha facoltà di ritirare senza alcuna formalità qualsiasi proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione della Giunta.
Art.6 - Disciplina delle sedute
1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
2. Qualora la Giunta lo ritenga necessario potrà permettere che funzionari del Comune partecipino alle sedute per dare delucidazioni su determinati argomenti, senza però assistere all'adozione degli atti deliberativi.
3. Durante il corso delle sedute della Giunta il sindaco potrà consentire al Segretario di avvalersi della collaborazione del Vice segretario o di altro dipendente comunale.
4. La Giunta può ascoltare anche soggetti esterni al comune per essere informata su determinati problemi.
Art.7 - Validità' delle sedute
1. Le sedute della Giunta sono valide se alle stesse partecipano almeno la metà degli Assessori in carica, oltre al Sindaco, o Vice sindaco, o altro Assessore anziano per età che la presiede.
2. La decadenza di uno o più Assessori per dimissioni o per altra causa non impedisce allo stesso Organo di deliberare senza l'Assessore o gli Assessori decaduti fino a quando il Sindaco non avrà provveduto alla relativa sostituzione.
Art.8 - Sedute e deliberazioni
1. Le deliberazioni della Giunta si intendono validamente assunte se adottate col voto favorevole, espresso nella forma palese di maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. Nei verbali di deliberazione deve essere fatto constare i nominativi degli Assessori astenuti.
3. I verbali di deliberazione devono essere firmati da chi la presiede e dal Segretario comunale.
4. Ai verbali vanno allegati i pareri prescritti dall'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, così come modificato dalla legge 15/5/1997 n. 127.
5. Oltre alle deliberazioni adottate, il segretario è tenuto a verbalizzare solo quanto gli venga espressamente richiesto.
Art.9 - Deliberazioni d'urgenza
1. Quando ricorrono motivi di urgenza, la Giunta, con il voto favorevole della metà più uno degli Assessori di cui è composta, può deliberare di dare alla deliberazione adottata l'immediata eseguibilità.
2. La Giunta può adottare deliberazioni d'urgenza con i poteri del Consiglio nel solo caso in cui approva variazioni di bilancio, ai sensi del precedente art.3, comma 2.
Art.10 - Astensione dalla valutazione
1. I componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alla votazione di cui hanno interesse proprio o parenti o affini fino al quarto grado negli atti da deliberare.
2. L'astensione comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala anche durante la discussione.
3. Gli Assessori possono anche astenersi dalla votazione per motivate ragioni.
4. Di tale astensione è fatta menzione nel verbale di deliberazione.
Art.11 - Astensione del Segretario
1. Il Segretario deve astenersi dal partecipare alla seduta della Giunta per gli stessi motivi relativi agli Assessori.
2. Il Segretario che si allontana dalla sala per motivi di cui al comma precedente deve essere sostituito dal Vice Segretario e, in caso di assenza o impedimento di questi, da un Assessore.
3. In caso di spese vincolate, cioè previste da disposizioni di legge e quindi non discrezionali, non è necessario l'allontanamento degli assessori e del Segretario, qualora interessati.
Art.12 - Pubblicazioni delle deliberazioni della Giunta
1. Le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale, sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente nei tempi e con le modalità fissate dalla vigente normativa in materia. Contestualmente all'affissione all'Albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo Consiliari e i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nell'ufficio raccolta e custodia delle stesse deliberazioni
Art.13 - Durata in carica
1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta. Questa, però, rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della Giunta.
Art.14 - Mozione di sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune e viene messa in discussione non prima di dieci giorni dalla sua presentazione nelle mani del Segretario Comunale e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Art.15 - Cessazione e sostituzione di Assessori
1. I singoli Assessori possono cessare dalla carica, oltre che per scadenza naturale della Giunta, per
morte, per dimissioni, revoca, decadenza e rimozione da parte del Presidente della Repubblica.
2. Alla sostituzione dei singoli Assessori provvede il Sindaco.
3. La revoca degli Assessori è operata dal Sindaco. Del provvedimento il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio.
4. La decadenza avviene per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicata dalla legge.
Il Sindaco, nel prendere atto dell'avvenuta decadenza provvede alla sostituzione.
5. La rimozione avviene per gli stessi motivi previsti per il Consigliere Comunale.
6. Gli Assessori sono sospesi dalle funzioni per gli stessi motivi stabiliti per i Consiglieri e negli altri casi previsti dalla legge.
7. Gli Assessori, durante il periodo di sospensione non percepiscono l'indennità di carica.
Art.16 - Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alle norme di legge, di statuto e di altri regolamenti in materia.

  • Anno di riferimento: 2011-02-17

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