REGOLAMENTO COMUNICAZIONI ON-LINE

  • Categoria: Regolamenti
  • Data di ultima modifica: 22.07.13

Scheda di dettaglio






COMUNE DI COPERTINO



Regolamento per il funzionamento della
comunicazione on-line.











Approvato con deliberazione G.C. 86 del 29/04/2008



Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) ACCESSIBILITA': capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA: la carta d'identità elettronica di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione;
d) E-GOVERNMENT: il processo di trasformazione delle relazioni interne ed esterne della Pubblica Amministrazione, che attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e di comunicazione punta a ottimizzare l'erogazione dei servizi, a incrementare la partecipazione di cittadini e imprese, e a migliorare la capacità di governo della stessa Pubblica Amministrazione;
e) FIRMA DIGITALE: é un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
f) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA: la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
g) INTERNET: rete mondiale di computer basata sulla famiglia di protocolli di comunicazione TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol);
h) SITO WEB: insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito Internet;
i) T-GOVERNMENT: insieme dei servizi interattivi che permettono di collegarsi attraverso il televisore alla Pubblica Amministrazione per richiedere informazioni, certificati, ecc.

Art. 2
Oggetto del regolamento. Riferimenti normativi.

1. Nelle more della costituzione dell' URP il presente regolamento disciplina il funzionamento delle - Comunicazioni on-line", e fornisce indicazioni per migliorare la qualità delle attività d'informazione e di comunicazione tramite il sito web istituzionale, nel rispetto delle seguenti disposizioni di legge:

§ Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" (modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15);
§ Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" e successivi regolamenti attuativi;
§ DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
§ Direttiva 16 gennaio 2002 "Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni". (G.U. 22 marzo 2002, n. 69) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
§ Direttiva del 7 Febbraio 2002 - "Direttiva sulle attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni" - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica (G.U. n° 74 del 28 marzo 2002);
§ Direttiva del 27 novembre 2003 "Direttiva per l'impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni" - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
§ Direttiva 27 luglio 2005 "qualità dei servizi on line e misurazione della soddisfazione degli utenti" - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
§ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
§ Legge 9 gennaio 2004, n. 4 Pubblicata in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004 (Accessibilità siti web);
§ DPR 2 marzo 2004, n. 117 "Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3" - (G.U. 6 maggio 2004, n. 105);
§ DM 8 luglio 2005 "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici" (G.U. 8 agosto 2005, n. 183);
§ Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 - "Codice dell'amministrazione digitale" - (G.U. n. 112 del 16-5-2005 - Suppl. Ordinario n. 93.);


Art. 3
Coordinamento

1. Al fine esclusivo di fornire un efficace grado di sviluppo e di coordinamento delle attività per l'informazione e la comunicazione tramite il sito internet istituzionale, si fa riferimento all'organismo descritto nel successivo articolo 4.

2. L'ufficio preposto si avvale della collaborazione di tutti i Settori dell'Ente per l'accrescimento dei contenuti informativi del sito internet comunale e mette a disposizione appositi spazi web per la fruizione da parte del cittadino.



Art. 4
Comitato di Coordinamento

1. E' istituito il "Comitato di Coordinamento" per le sole attività di informazione e comunicazione, che necessitano dell'utilizzo del sito Internet istituzionale e dei canali ad esso correlati.

2. Il Comitato di Coordinamento svolge funzioni di indirizzo in materia di comunicazione on-line ed individua i macro-obiettivi per l'implementazione dei contenuti informativi della Rete Civica e le strategie per il coinvolgimento di altri soggetti che operano sul territorio.

3. Il Comitato di Coordinamento, per la sua valenza strategica, è convocato e presieduto dal Sindaco o da un suo delegato.

4. Il Comitato di Coordinamento è convocato, anche per posta elettronica, con almeno 5 gg. di anticipo.

5. I componenti effettivi del Comitato di Coordinamento sono: il Responsabile delle comunicazione on-line, il Direttore Generale, il Portavoce del Sindaco e l'Assessore all'informatizzazione. Possono partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento, i Dirigenti e/o i responsabili degli uffici all'uopo invitati.

6. Il Comitato di Coordinamento ha sede presso il I Settore.



Art. 5
Funzioni

1. Gli Uffici del I Settore provvedono al coordinamento, alla gestione ed alla manutenzione del sito Internet del Comune di Copertino, garantendo la massima accessibilità da parte dell'utente.

2. Il I Settore Promuove e gestisce i progetti di e-government e di t-government, a cui partecipa il Comune di Copertino, provvedendo ad attuare le azioni e/o le iniziative ad essi correlati.

3. Promuove all'interno dell'Ente il sito Internet comunale quale strumento, pienamente integrato con le reti interne degli uffici, volto a favorire un più sicuro ed efficiente scambio di informazioni fra gli stessi, una maggiore trasparenza dell'attività amministrativa e una migliore comunicazione tra istituzione e collettività.

4. Diffonde il consapevole utilizzo, da parte degli uffici comunali, delle opportunità offerte dalle reti telematiche e dalle tecnologie dell'informazione, agevolando la partecipazione della collettività all'attività del Comune e la crescita di nuove modalità di comunicazione interattiva.

5. Promuove la partecipazione di altri Enti e/o soggetti istituzionali, presenti sul territorio cittadino, al fine di costituire un "soggetto unitario" nell'ambito della comunità telematica regionale e contribuire alla definizione degli obiettivi ed agli sviluppi della rete telematica regionale.

6. Pubblica sul sito tutti gli atti che hanno rilevanza al fine dell'informazione esterna a tale scopo trasmessi dagli uffici comunali in formato elettronico e rappresenta, tramite il sito internet medesimo, un insieme ufficiale ed aggiornato del patrimonio informativo pubblico dell'Ente.


Art. 6
Contenuti informativi del sito Internet del Comune

1. Il sito web istituzionale del Comune di Copertino, contiene necessariamente i seguenti dati pubblici:
a. l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio, nonché il settore riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
b. l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c. le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d. l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
e. le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
f. l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
g. l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione.
h. Fino alla emanazione di specifico regolamento la pubblicazione dell'oggetto delle delibere di Consiglio Comunale e di Giunta e le Determinazioni Dirigenziali.

2. I dati pubblici, di cui sopra, sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.

3. In caso di autenticazione informatica, necessaria all'erogazione di servizi on-line, la stessa dovrà prevedere anche l'utilizzo della Firma Digitale, della Carta d'identità elettronica e/o della Carta Nazionale dei Servizi. In questo caso, inoltre, l'Ufficio dovrà provvedere, per gli adempimenti di propria competenza, ad adottare idonee misure rivolte alla tutela ed all'integrità delle informazioni (codici di accesso) relative ai cittadini e/o alle imprese, secondo quanto meglio specificato nel successivo art. 11.

4. Il Responsabile dell'Ufficio garantirà che le informazioni contenute nel sito web siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito Internet.

5. L'Ufficio provvederà ad assicurare che il sito Internet istituzionale, rispetti i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.

6. Inoltre, ai fini di una rilevazione del gradimento dei cittadini, delle famiglie, delle imprese e degli altri utilizzatori dei servizi on-line, é quindi opportuno che l'Ufficio provveda ad attivare idonei strumenti, con le seguenti modalità:
a) una modalità diretta, attuata attraverso un questionario sul web, da proporre periodicamente;
b) una modalità indiretta fondata sulle informazioni acquisite attraverso le e-mail ricevute e/o ogni altra forma di contatto prevista con gli utenti;



Art. 7
Pubblicazione informazioni - uffici tramite il sito Internet istituzionale

1. Tutti gli uffici utilizzano il sito Internet del Comune per pubblicare le informazioni di rilevanza pubblica relative alle attività generate dall'Amministrazione, provvedendo alla validazione ed al regolare aggiornamento delle informazioni.

2. Tutti gli uffici hanno l'obbligo, per gli atti ed i documenti relativi a procedimenti e/o iniziative che hanno rilevanza pubblica, di fornire adeguata e tempestiva comunicazione al I Settore, ai fini della pubblicazione nel sito Internet istituzionale.

3. Sarà cura dell'ufficio mittente la verifica dell'avvenuta ricezione da parte dell'addetto all'implementazione del Sito, oltre all'onere dell'utilizzo prevalente della posta elettronica istituzionale, quale mezzo di trasmissione, e del formato elettronico degli atti e/o dei documenti trasmessi.

4. Il sito Internet del Comune consente di valorizzare il patrimonio informativo dell'Ente e di realizzare forme di cooperazione tra uffici, improntate all'obiettivo della trasparenza, della semplificazione e dell'accelerazione dell'attività amministrativa.

5. Al fine di instaurare una comunicazione interattiva con il cittadino ed al fine di consentire una raggiungibilità anche elettronica degli uffici comunali da parte dei cittadini, gli uffici interessati ed i dipendenti dell'Ente attivano i relativi indirizzi di posta elettronica, assegnati dall'Ufficio.


Art. 8
Utilizzo della posta elettronica istituzionale.

1. E' a cura dei Dirigenti, la dotazione a tutti i dipendenti di una casella di posta elettronica istituzionale e ad attivare, inoltre, apposite caselle istituzionali affidate ai responsabili degli uffici.

2. Questi ultimi dovranno procedere alla tempestiva lettura, almeno una volta al giorno, della corrispondenza elettronica ivi pervenuta, adottando gli opportuni metodi di conservazione della stessa in relazione alle varie tipologie di messaggi ed ai tempi di conservazione richiesti.

3. Ai fini della comunicazione interna, si raccomanda l'utilizzo in modo prevalente della posta elettronica, quale mezzo di trasmissione sostitutivo o integrativo di quelli già ordinariamente utilizzati, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

4. L'utilizzo della posta elettronica nel dominio istituzionale dovrà avvenire, da parte degli uffici comunali, secondo le regole di seguito riportate:
§ non trasmettere attraverso il server di posta elettronica del Comune di Copertino, materiale illegale, offensivo, volgare, ecc;
§ non divulgare a terzi la password della casella di posta elettronica utilizzata;
§ non usare il servizio di posta elettronica per scopi illegali;
§ non interferire e danneggiare altri utenti, computer, rete esterne, ecc.;
§ non usare il servizio di posta elettronica per scopo di lucro (aziende, studi, negozi, ecc.), o per comunicazioni personali.
§ non usare il proprio indirizzo di posta elettronica per azioni di "mailing indiscriminato- spamming" che comprometterebbero sia le funzionalità tecniche del sistema, che il rapporto "fiduciario" tra gli utenti e l'Amministrazione garante della correttezza dei rapporti fra i cittadini digitali, creando fastidio e danno economico agli utenti della rete.


Art. 9
Attività Editoriale

1. Il I Settore cura l'attività editoriale per la comunicazione interna ed esterna.

Art. 10
Sicurezza dei sistemi e del patrimonio informativo dell'Ufficio

1. Ai fini e per gli obiettivi del presente regolamento, il I Settore provvede all'acquisizione ed alla gestione di apparati e/o servizi informatici e telematici rivolti all'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza al sistema informativo utilizzato per la gestione del sito Internet istituzionale.

2. I documenti informatici e/o le informazioni trattate con strumenti informatici e relative al sito web istituzionale, devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità dell'Ente. Inoltre, il patrimonio informativo, presente nel sito Internet istituzionale, deve essere efficacemente protetto e tutelato al fine di prevenire possibili alterazioni sul significato intrinseco delle informazioni stesse.

3. Le misure di sicurezza vengono individuate alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, in relazione alla natura dei dati da proteggere ed alle specifiche caratteristiche delle informazioni stesse, in grado di ridurre al minimo i rischi.


Art. 11
Vigilanza

1. Il I Settore, limitatamente ai propri sistemi informatici utilizzati, adotta idonee misure minime di sicurezza, utili al fine di:
a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati correlati al sito internet e memorizzati su supporti magnetici / ottici gestiti, nonché delle banche-dati e dei locali ove esse sono collocate;
b) evitare l'accesso non autorizzato alle banche-dati, alla rete e, in generale, al sito internet del Comune.

2. Provvede al presidio del sito Internet del Comune, garantendone il suo funzionamento e la fruibilità all'utenza senza soluzione di continuità, assicurando la reperibilità per ogni eventuale esigenza di tempestivo intervento.

3. L'elenco delle utenze telefoniche, fisse e radio mobili, corrispondenti ai referenti tecnici preposti al presidio del sito, è trasmesso, completo delle modalità di rintraccio, al Direttore Generale ed al Dirigente del I Settore, così da permettere eventuali comunicazioni in caso di emergenza.



Art. 12
Disposizioni finali

In caso di inosservanza delle disposizioni previste nei precedenti articoli, saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia




  • Anno di riferimento: 2008-08-28

Documenti e link

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