Ordinanza relativa alla pulizia e manutenzione di aree incolte presenti sul territoriocomunale.

Scheda di dettaglio

               CITTÀ DI COPERTINO
                Provincia di Lecce
Prot. n. 25411
ORDINANZA N. 86/10
OGGETTO: Ordinanza relativa alla pulizia e manutenzione di aree incolte presenti sul territorio
comunale.
                    Il SINDACO
PREMESSO che periodicamente pervengono a questo Comune numerose segnalazioni da parte di cittadini
che lamentano inconvenienti igienico-sanitari dovuti allo stato di incuria ed abbandono di taluni
appezzamenti di terreni ed aree incolte di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno del centro
abitato;
CONSIDERATO:
 che la presenza di terreni incolti confinanti con abitazioni costituisce un ottimo habitat per topi, ratti,
serpenti, insetti ed altri animali, nonché ricettacolo di rifiuti solidi urbani;
 che tale circostanza, se non controllata, può essere causa di inconvenienti igienici e che il relativo
controllo si attua soprattutto garantendo la pulizia dei terreni;
RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di
pulizia delle aree incolte di proprietà privata con particolare riguardo per quelle situate nel centro urbano e
quindi in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;
VISTI:
 l'art. 90 del Regolamento Edilizio Comunale ai sensi del quale "tutte le aree destinate
all'edificazione ed ai servizi previsti dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di
pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro,
l'igiene e la sicurezza pubblica";
 l'art. 50 comma 5 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al sindaco il potere di ordinanza
contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità;
 il d.lgs. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i.;
 il d.lgs. 285 del 30 aprile 1992;
 la legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
ORDINA
 ai proprietari di lotti edificabili siti nel centro abitato, nonché ai conduttori di terreni incolti o
coltivati siti sul territorio comunale;
 ai proprietari di aree verdi incolte e di aree pertinenziali degli stabili sia civile che industriali;
 ai responsabile dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza;
 ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto;
ciascuno per le rispettive competenze, di provvedere alla pulizia da erbacce, rovi, sterpaglie ed altro
materiale secco e/o infiammabile entro e non oltre il 30/10/2010 e che, comunque successivamente,
dovranno essere effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei
luoghi al fine di evitare pericoli e danni per la salute pubblica;
AVVERTE
 che tutti i materiali ottenuti dallo sfalcio e dalla raccolta dei rifiuti presenti nelle aree incolte,
dovranno essere differenziati e trasportati in centri di raccolta e smaltimento, ovvero fino a un metro
cubo presso l'isola ecologia sita in zona industriale;
 che è opportuno che i proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di aree incolte o tenute in
abbandono, recintino tali siti allo scopo di scoraggiare il deposito incontrollato di eventuali rifiuti.
STABILISCE
Che l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00 - art. 7 bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. Qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il
proprietario non provveda comunque allo sfalcio/pulizia del terreno incolto, l'Amministrazione provvederà
d'Ufficio a spese degli interessati,m senza pregiudizio dell'azione penale per i reati (previsti e puniti dall'art.
650 c.p.) cui fossero incorsi.
DÀ MANDATO
Al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e
per l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di accertamento della violazione di quanto in essa
disposto.
DISPONE
- Che la presente sia affissa all'Albo Pretorio per 60 giorni, sia pubblicata sul sito internet del Comune
e resa nota attraverso l'affissione di manifesti;
- l'invio della presente ordinanza al Comandante della Polizia Municipale e al servizio Ambiente, per
quanto di competenza;
- che la stessa sia notificata ai proprietari già noti di cui alle segnalazioni pervenute all'Ufficio
Ambiente
La presente disposizione rimane in vigore sino ad eventuale provvedimento modificativo o abrogativo.
Contro la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
oppure, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Dalla Residenza Municipale, 01 ottobre 2010
Il Sindaco
Avv. Giuseppe Rosafio

  • Data di emissione: 05.10.10
  • Numero: 86
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