Disciplina degli intrattenimenti musicali temporanei o mobili nei pubblici esercizi, interni od esterni al locale e ad uso esclusivo della clientela, organizzati in ore serali e/o notturne nel periodo dal 25 Giugno al 21 Settembre 2011.

Scheda di dettaglio


 

                      C  I  T  T  À    D  I     C  O  P  E  R  T  I  N  O

                                                Provincia di Lecce



SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE - Servizio: Commercio - Attività Produttive

73043 COPERTINO  ( Lecce ) --  Via G.B. Del Prete.
Tel: 0832 - 938365 – Fax: 0832 - 933522 
E-mail: servizio.urbanistica@comune.copertino.le.it
Sito Web:  www.comune.copertino.le.it

Prot. n. 15534 Ordinanza n. 43 del 22.06.2011



                                                    IL SINDACO



Tenuto conto che nel periodo estivo i titolari di pubblici esercizi richiedono autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico, antistante la propria attività, per svolgere spettacoli e trattenimenti in luogo pubblico o esposto al pubblico e piccoli trattenimenti presso pubblici esercizi di somministrazione, miranti all’intrattenimento della propria clientela con iniziative musicali e quant’altro similare, ai sensi dell’art 68 e 69 del TULPS;

Tenuto conto che l’organizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici a carattere temporaneo e occasionale rappresenta un importante momento di aggregazione della comunità locale;

Considerato che si intende dare ampio spazio a tali attività al fine di incrementare occupazione e sviluppo nel settore delle attività produttive e nel contempo contenere il fenomeno del pendolarismo notturno di cittadini verso altre località con evidenti benefici anche sotto il profilo della sicurezza delle persone;

Ravvisata l'esigenza di conciliare le opportunità di pubblico spettacolo e piccoli trattenimenti presso pubblici esercizi con l’esigenza di garantire l’incolumità pubblica, l’ordine e il buon costume, perseguibili con il controllo ordinato di tali manifestazioni;

Ravvisata, altresì, l’esigenza di dover evitare rumori che potrebbero provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane e pericolo dell’ambiente abitativo ed esterno, perseguibile con il contenimento delle emissioni sonore entro i limiti prescritti dalla normativa vigente;

Considerato che quanto sopra costituisce inquinamento acustico che determina implicazioni igienico sanitarie con pregiudizio della salute pubblica;

Ritenuto di voler promuovere anche per il corrente periodo estivo lo sviluppo di trattenimenti musicali e di spettacolo ad iniziativa dei gestori di pubblici esercizi e ad uso della propria clientela;

Visto l'art. 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n. 215;

Visti gli artt. 4 comma 1 lett. g) e 6 comma 1 lett. h) della Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995;

Viste le norme tecniche di attuazione – Zonizzazione acustica del territorio comunale -;

Visto l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

                                                O R D I N A

Gli intrattenimenti musicali temporanei o mobili nei pubblici esercizi, interni od esterni al locale e ad uso esclusivo della clientela, organizzati in ore serali e/o notturne nel periodo dal 25 giugno al 21 settembre del corrente anno, dovranno rispettare le seguenti condizioni:

&\#61656; non potranno protrarsi oltre le ore 24,00;

&\#61656; i limiti massimi dei livelli sonori immessi nell’ambiente esterno in occasione delle iniziative di cui trattasi sono fissati, nel periodo dalle ore 20,00 alle ore 24,00  in db 50;

&\#61656; i gestori di locali di pubblico spettacolo, anche all’aperto, verificano i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione; gli stessi gestori, dopo la verifica degli impianti utilizzati, qualora risulti che l'impianto non è in grado di superare il limite fissato in db 50, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n° 445/2000. Tale documento è conservato presso il locale o il luogo di pubblico spettacolo ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.

&\#61656; onde evitare la sovrapposizione di più eventi non sono ammessi trattenimenti musicali o pubblici spettacoli in concomitanza con altre manifestazioni musicali, teatrali e similari organizzate in luoghi vicinori.;

&\#61656; la clientela che frequenta gli esercizi pubblici, in luogo esterno autorizzato alla somministrazione, deve poter accedere ai servizi igienici posti all’interno dei locali stessi.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’applicazione della sanzione amm.va, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs.vo 267/2000, da euro 25,00 a euro 500,00.

Nell’ipotesi di inosservanza delle disposizioni in materia di igiene ambientale, si applicano le sanzioni previste dalla L. 447/1995.

Gli Agenti delle Forze dell’Ordine, il locale comando di Polizia Municipale e la ASL  sono incaricati della vigilanza sul rispetto del presente provvedimento.



Trasmessa a:

- Ufficio Messi notificatori per la pubblicazione all’Albo Pretorio

- ASL

- Comando Polizia Municipale

- Compagnia Carabinieri

- Ufficio Stampa

- Sito del Comune



Copertino,  22 Giugno 2011

IL SINDACO

Giuseppe ROSAFIO

 




  • Data di emissione: 27.06.11
  • Numero: 43
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