Ricorso al Consiglio di Stato : Franco Claudio c/Comune di Copertino - Provvedimenti.

Scheda di dettaglio

L'Assessore al Contenzioso presenta la seguente proposta di deliberazione:

Il Responsabile del Servizio relaziona sull'argomento;

PREMESSO
- che il sig. Franco Claudio, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Rampino del Foro di Lecce, in data 22.01.2010 ha presentato ricorso al TAR Puglia - Sezione di Lecce avverso la cartella n° 059 2009 0048418757 della Equitalia S.p.A. (notificata il 23.12.2009) e di ogni altro atto alla stessa collegato, presupposto e consequenziale, relativo all'irrogazione della sanzione per tardivo pagamento degli oneri di urbanizzazione;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n° 15 del 04.02.2010, ha deliberato la costituzione in giudizio del Comune di Copertino, demandando al Responsabile dell'Ufficio Contenzioso gli adempimenti consequenziali per la nomina del legale dell'Amministrazione, tenendo presenti i principi di cui alla deliberazione C.S. n° 7 del 15.01.2009 relativa alla formazione dell'Albo comunale dei legali;
- che con determinazione R. G. n° 124 del 08.02.2010, in esecuzione di quanto stabilito dalla predetta deliberazione G. C. n° 15/2010, il responsabile del Servizio Contenzioso ha proceduto alla nomina del legale per la difesa dell'Ente conferendo l'incarico, congiuntamente e disgiuntamente, agli avvocati Alessandro Rosato del Foro di Lecce e Francesco Fabrizio Tuccari del Foro di Brindisi;
- che il TAR Puglia - Sezione di Lecce con sentenza n° 845/2010, depositata in cancelleria in data 25.03.2010, ha respinto il ricorso presentato dal sig. Franco Claudio;
VISTO il ricorso al Consiglio di Stato prodotto dal sig. Franco Claudio con il quale viene chiesto l'annullamento e/o la riforma della sentenza n° 845/2010 emessa dal TAR Puglia, Terza Sezione di Lecce, che ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento della cartella esattoriale meglio in premessa indicata;
CONSIDERATO che nell'interesse dell'Amministrazione Comunale è necessario costituirsi in giudizio per la difesa del Comune innanzi al Consiglio di Stato;

DELIBERA

1. DI COSTITUIRSI in giudizio innanzi al Consiglio di Stato, nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, per opporsi al ricorso presentato dal sig. Franco Claudio;
2. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio Contenzioso gli adempimenti consequenziali per la nomina del legale dell'Amministrazione Comunale, anche con riferimento all'impegno della spesa e tenendo presenti i principi di cui alla deliberazione C. S. n° 07 del 15.01.2009 relativa alla formazione dell'albo comunale dei legali;
3. DI DARE ATTO che le somme occorrenti per le spese legali trovano copertura sull'intervento codice 1.01.08.03 del bilancio corrente e saranno impegnate secondo quanto stabilito con delibera C. S. n° 06 del 15.01.2009;
4. DI PROPORRE l'immediata eseguibilità del presente atto, stante i tempi ristretti di costituzione in giudizio.





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LA GIUNTA COMUNALE


VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;

DATO ATTO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 D. L.vo 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli;


DELIBERA


DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione e costituirsi in giudizio innanzi al Consiglio di Stato, nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, per opporsi al ricorso presentato dal sig. Franco Claudio;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio Contenzioso gli adempimenti per la nomina del legale dell'Amministrazione Comunale, anche con riferimento all'impegno della spesa, tenendo presenti i principi di cui alla deliberazione C. S. n° 07 del 15.01.2009 relativa alla formazione dell'albo comunale dei legali e valutando l'opportunità di conferire l'incarico congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Alessandro Rosato e Francesco Fabrizio Tuccari. cui è stato già conferito incarico nel precedente grado di giudizio;

DI ASSEGNARE per l'incarico in parola la somma di €. 4.830,00 da prelevarsi sui fondi dell'intervento codice 1.01.02.03;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

  • Data di pubblicazione: 18.05.10
  • Numero: 82
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