Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studi, consulenza e ricerca a soggetti estranei all'Amministrazione.

Scheda di dettaglio

Il Responsabile del settore presenta la seguente proposta di deliberazione:

Oggetto: Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione.

La G.C.

Premesso che:
&\#61472;La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica e della valorizzazione del principio di trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti esterni, all'art. 3 commi18,54,55,56,57,76,77 prescrive un dettato normativo vincolante per le pubbliche amministrazioni, ampliando da un lato l'attività di programmazione del Consiglio comunale prevista all'art. 42 del D. Lgs. 267/00 (Tuel) e dall'altro l'attività regolamentare della Giunta comunale prevista all'art. 48 dello stesso testo unico.

&\#61472;Il D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito nella legge 06.08.2008 n. 133, in particolare l'art. 46, ha apportato alcune modifiche ai commi 55 e 56 dell'art. 3 della L . 244/07;

&\#61472;In merito al principio di trasparenza il comma 54 dell'art. 3 della L. n. 244/07 prevede che "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso siano tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica" e il comma 18 che "I contratti relativi a rapporti di consulenza, siano efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante".

&\#61472;Circa l'attività di programmazione del Consiglio comunale il comma 55 dell'art. 3 della L. n. 244/07 così come novellato dall'art. 46, comma 2 del D.L. 112/08, convertito. nella L. n. 133/08, prevede che "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

&\#61472;Riguardo alle competenze regolamentari della G.C. il comma 56 dell'art. 3 della L. n.244/07 così come novellato dall'art. 46, comma 3 del D.L.112/08, conv. nella L. n.133/08,prevede che: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali." Le disposizioni regolamentari devono essere trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione (art.3, comma 57, L.244/07).

&\#61472;Il comma 6 dell'art. 7 del D.lgs.30.03.2001 n. 165 così come novellato, prima dal comma 76 dell'art. 3 della L. n. 244/07 e, infine, dall'art. 46, comma1, del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito nella Legge 06.08.2008 n. 133., disciplina la possibilità di conferire, per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio, incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, sulla base dei presupposti di seguito riportati:
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
- Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
Ricordato che la normativa sopra riportata inoltre, collega i principi esposti alla possibilità regolamentare per il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine (art. 110 comma 6 del TUEL), ed esclude esplicitamente l'applicazione di tali disposizioni per incarichi conferiti a componenti di organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, ( art. 3 comma 77 L. 244/07).
Visto l'allegato del Regolamento generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 163 del 19.05.1998 avente ad oggetto "Modalità e criteri per il conferimento di incarichi a tempo determinato"e ritenuto di integrare i l predetto allegato recante "modalità e criteri per il conferimento di incarichi a tempo determinato";
Ritenuto, pertanto necessario approvare un apposito Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione, precisandone i contenuti anche sulla base delle definizioni del "lavoro autonomo" del Codice civile, delle circolari emesse dal Dipartimento della funzione pubblica e delle deliberazioni della Corte dei Conti;
Tenuto conto in particolare che tale Regolamento definisce:
i contenuti degli incarichi di collaborazione nonché, di studio, di ricerca, o di consulenza con riferimento ai criteri dettati dalla Corte dei Conti con delibera n. 6 del 15.02.2005, e successivamente, a seguito delle novità in materia introdotte dalla l. n. 244/2007, con delibera del 14.03.2008;
il requisito della "particolare e comprovata specializzazione universitaria" con riferimento ai pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 /2008 e n. 10 /2008: "possesso di Diploma di laurea magistrale o del titolo equivalente, altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale", ferma restando l'attinenza dei titoli di studio predetti con le materie oggetto dell'incarico;
le esclusioni:
a)gli incarichi di patrocinio giudiziario;
b)gli incarichi per gli organismi di controllo interno;
c) gli incarichi conferiti ai sensi del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" D .Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in quanto soggetti a specifica disciplina;
d) gli incarichi a membri di commissioni ed organi istituzionali.
Visti:&\#61472;
la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007;
il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto;
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in particolare l'art. 89, comma 5 e l'art. 91;
l'art. 7 del D.Lgs.165/2001;
l'art. 46 del D.L. 55.06.2008 n. 112 convertito nella L. n. 133/08;
gli altri atti in premessa citati;


D E L I B E R A


1) Di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, il regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'amministrazione in adempimento a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di integrare l'allegato del Regolamento generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 134 del 30.11.1998 avente per oggetto "Modalità e criteri per il conferimento di incarichi a tempo determinato" con il presente regolamento avente ad oggetto: "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione".;
3) Di trasmettere a cura del responsabile del servizio interessato, ai sensi del comma 57 della Legge 244/2007, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla adozione della presente delibera, le disposizioni regolamentari sopra dette.
Inoltre,
Vista l'urgenza motivata dalla necessità di adeguarsi alla vigente normativa in materia e rispondere alle esigenze funzionali dei servizi dell'Amministrazione, propone di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Giunta Comunale

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;
Ritenuto doverla approvare;
Visti:
la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007;
il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. L.gs n. 267/2000 ed in particolare l'art. 89, comma 5 e l'art. 91;&\#61472;l'art. 7 del D.Lgs.165/2001;
l'art. 46 del D.L. 55.06.2008 n. 112 convertito nella L. n. 133/08;
gli altri atti in premessa citati;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in merito alla regolarità
tecnica della proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/00;"
Con voti unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.


  • Data di pubblicazione: 11.11.09
  • Numero: 55
X
Torna su