Imposta Comunale sugli immobili - Approvazione aliquota e detrazioni d' imposta per l'anno 2010.

Scheda di dettaglio

Il Presidente del Consiglio Cosimo Frisenda sottopone all'esame del Consiglio il punto n.3 dell'ordine del giorno ad oggetto:"Imposta Comunale sugli Immobili - Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2010".

Vista la sotto riportata proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;
Visto il decreto legislativo 30/12/1992, n.504, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 1 del citato decreto legislativo 504/92 con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
Visto l'art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che modificando l'art. 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, individua nel consiglio comunale l'organo competente a deliberare l'aliquota I.C.I.;
Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 in data 29/12/1998, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il comma 16 dell'art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388, come sostituto dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28/12/2001, n. 448, con il quale il termine per deliberare le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le aliquote dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
Visto che con decreti del Ministero dell'Interno in data 17 dicembre 2009 e 29 aprile 2010 è stato prorogato al 30 giugno 2010 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2010;
Visto l'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale:
a) al comma 1 esonera completamente dal pagamento dell'imposta a partire dall'anno 2008 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fatta eccezione per le abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
b) al commi 2 e 3 estende il beneficio dell'agevolazione anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale in base al regolamento o delibera comunale, nonché alle unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e alle unità immobiliari appartenenti a coniugi separati non assegnatari della casa coniugale, a condizione che non risultino proprietari o titolari di altro diritto reale nello stesso comune di altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
Visto l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale testualmente recita: "7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie".
Richiamato inoltre l'articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale estende per tutto il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti da legge dello Stato disposta dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;
Preso atto quindi che, l'articolo 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008 vieta a partire dall'esercizio 2009 e fino a tutto il 2011 l'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, fatta eccezione per gli aumenti e le maggiorazioni già deliberate ed inserite nello schema del bilancio di previsione (annuale e pluriennale) approvato nei termini di legge per l'esercizio 2008 e quelle relative alla TASU/TIA;
Vista la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 12/DF in data 5 giugno 2008.
Ritenuto di confermare per l'anno 2010 le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili:
• ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 4,00‰
(per le sole categorie A/1, A/8 e A/9)
• ALIQUOTA ORDINARIA 6,60‰
• DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE € 103,29
(per le sole categorie A/1, A/8 e A/9)
• ULTERIORE DETRAZIONE D'IMPOSTA € 129,11
per le abitazioni principali di cat. A/1, A/8 e A/9 dei seguenti soggetti in particolari condizioni di disagio socio-economico come individuati dall'art. 4 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 504/92;
Ritenuto dover confermare per l'anno 2010 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e le detrazioni stabilite per gli anni dal 2005 al 2009;
Viste le disposizioni innanzi richiamate;
Pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
Di determinare per l'anno 2010 le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili:
• ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 4,00‰
(per le sole categorie A/1, A/8 e A/9)
• ALIQUOTA ORDINARIA 6,60‰
• DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE € 103,29
(per le sole categorie A/1, A/8 e A/9)
• ULTERIORE DETRAZIONE D'IMPOSTA € 129,11
per le abitazioni principali di cat. A/1, A/8 e A/9 dei seguenti soggetti in particolari condizioni di disagio socio-economico come individuati dall'art. 4 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 504/92;
Di stabilire altresì per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 6 bis del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del quattro per mille l'aliquota da applicare per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti;
Di dare atto sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che il contenuto del presente atto rispetta tale equilibrio;
Di pubblicizzare il presente atto nelle forme previste dalla normativa in vigore;
Di proporre l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito l'intervento del Consigliere Maria Rosaria Ruberti che pur omesso dal corpo della presente risulta integralmente riportato nel verbale della odierna seduta ed al quale verbale si fa espresso rinvio;
Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 D.Lvo 267/2000;
Ritenuto di doverla approvare;

Con n. 17 voti favorevoli espressi in forma palese da n. 17 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.








  • Data di pubblicazione: 01.07.10
  • Numero: 24
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