Art.60 Regolamento Edilizio - Caratteristiche dei locali - Punto A3 locali di categoria S classificati S1,S2 ed S3 - Provvedimenti.

Scheda di dettaglio

Il Presidente del Consiglio Cosimo Frisenda sottopone all'esame del Consiglio il punto n.7 dell'ordine del giorno ad oggetto: "Art. 60 Regolamento Edilizio. - Caratteristiche dei locali - Punto A3 Locali di categoria S classificati S1, S2 ed S3. - Provvedimenti".


Il Sindaco presenta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:
"Art. 60 Regolamento Edilizio. - Caratteristiche dei locali - Punto A3 Locali di categoria S classificati S1, S2 ed S3. - Provvedimenti".

Premesso che:
- con Delibera della Giunta Regionale n. 1690 del 14/11/2001 veniva approvato definitivamente il P.R.G. di questo Comune;
- il Regolamento Edilizio all'art. 59 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI - quinto capoverso prevede testualmente:
" Sono locali accessori quelli in qui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni. Essi si dividono in S1, S2,S3.
Il tipo S1 comprende i servizi igienici e i bagni degli edifici di abitazione individuale e collettiva, dei complessi scolastici e di lavoro.
Il tipo S2 comprende:
a) scale che collegano più di due piani;
b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i mq. 12,00 di superficie o i m. 8,00 di lunghezza;
c) magazzini e depositi in genere;
d) autorimesse di solo posteggio;
e) locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;
f) lavanderie e stenditoi;
g) stalle, porcilaie e locali con analoga destinazione d'uso.
Il tipo S3 comprende:
a) disimpegni inferiori a mq. 12,00;
b) ripostigli o magazzini inferiori a mq.5,00;
c) vani scale colleganti solo due piani;
d) locali macchine con funzionamento automatico.

- il Regolamento Edilizio all'art. 60 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI - al punto A3 Locali di categoria S prevede:
"L'altezza minima interna utile dei locali classificati S1, S2,con esclusione dei punti a) e g) ed S3, con esclusione del punto c), non deve essere inferiore a m. 2,40, salvo quanto stabilito da leggi e/o regolamenti specifici."

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 10 giugno 2005, il Testo dell'art.60 del Regolamento Edilizio Comunale è stato modificato come segue:
• Punto A2 " L'altezza minima interna utile dei locali classificati come A2 nel precedente art. 59 non deve essere inferiore a m. 3,00 ad eccezione del Centro Storico e Storico Ambientale, la cui altezza può essere inferiore alla suddetta, salvo per entrambi i casi le prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici";
• Punto B2 " I locali di categoria A2 salvo prescrizioni particolari contenuti in Leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori a mq. 20,00 ad eccezione del Centro Storico, Storico Ambientale e chioschi, la cui superficie minima può essere inferiore alla suddetta, salvo per entrambi i casi le prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici";

CONSIDERATO opportuno integrare anche il comma 1 dello stesso art.60, consentendo laddove vi siano particolari situazioni che non consentano di rispettare l'altezza minima dei locali a servizi a m.2,40, di limitare a m.2,00 l'altezza dei medesimi locali;
RITENUTO di dover modificare, per le motivazioni di cui sopra, la norma di cui all'art. 60, comma1 punto A n.3 locali classificati S1,S2 ed S3;
VISTO l'allegato parere obbligatorio e vincolante della AUSL in data 14 settembre 2010 espresso ai sensi dell'art.3 comma 2 della legge Regionale n. 3 del 9.03.2009 dell'Azienda Sanitaria Locale;
VISTO il regolamento edilizio comunale;
VISTE le norme nella premessa richiamate;

DELIBERA

Per quanto in premessa espresso
1) - Di integrare e modificare l'art. 60 "Caratteristiche dei locali" del vigente regolamento edilizio comunale nel modo seguente:
al comma 1 lett. A) n. 3 dopo il secondo capoverso è aggiunto il seguente capoverso:
"Nel centro storico e storico - ambientale, qualora motivi tecnici, attestati da perizia giurata a firma di tecnico abilitato, allegata alla domanda di agibilità, e verificati dall'Ufficio tecnico, impediscano l'adeguamento di tali locali, e salvo quanto stabilito da leggi e regolamenti specifici, l'altezza minima può essere ridotta a m. 2,00".

2) - Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Autorità Sanitaria ed agli altri Enti ed uffici interessati per quanto di competenza;
3) - Di demandare ai Responsabili dei Settori e/o Servizi competenti l'espletamento dei successivi consequenziali adempimenti;
4) - Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa;
5) - Di proporre l'immediata esecutività del presente atto.

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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;
Dato atto che sulla stessa è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del TUEL;
Visto il parere dell'AUSL del 14.09.10 che si allega alla presente;
Udita la relazione introduttiva del Sindaco;
Con n. 20 voti favorevoli espressi in forma palese da n. 20 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione;

Con separata votazione e con n. 20 voti favorevoli espressi in forma palese da n. 20 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

  • Data di pubblicazione: 14.09.10
  • Numero: 36
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