Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Modifica al Regolamento per l'anno 2010.

Scheda di dettaglio

Il Presidente del Consiglio Cosimo Frisenda sottopone all'esame del Consiglio il punto n.2 dell'ordine del giorno ad oggetto:"Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Modifica al regolamento per l'anno 2010".

Vista la sotto riportata proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;
Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 448, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;
Visto l'art. 48, commi 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 242 del 16 ottobre 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, ad oggetto: "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191";
Visti i seguenti commi dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 360/98:
• comma 1 "E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche";
• comma 2 "Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti";
• comma 3 "I comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";
• 3-bis. "Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali".
Visto il comma 16 dell'art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388, come sostituto dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28/12/2001, n. 448, con il quale il termine per deliberare le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le aliquote dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale testualmente recita: 7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.
Richiamato inoltre l'articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale estende per tutto il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti da legge dello Stato disposta dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;
Visto che con decreti del Ministero dell'Interno in data 17 dicembre 2009 e 29 aprile 2010 è stato prorogato al 30 giugno 2010 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2010;
Visto che con atto consiliare n. 63 del 30/10/1998, divenuto esecutivo ad ogni effetto di legge, il Comune di Copertino ha deliberato, in esecuzione dell'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360/98, la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche a partire dall'anno 1999 nella misura di 0,1 (zero uno) punti percentuali;
Visto che con atto consiliare n. 12 del 28/02/2000, divenuto esecutivo ad ogni effetto di legge, il Comune di Copertino ha deliberato, in esecuzione dell'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360/98, la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche a partire dall'anno 2000 nella misura di 0,2 (zero due) punti percentuali;
Visto che con atto della Giunta Comunale n. 69 del 22/03/2001, divenuto esecutivo ad ogni effetto di legge, il Comune di Copertino ha deliberato, in esecuzione dell'art. 1, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 360/98, la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche a partire dall'anno 2001 nella misura di 0,25 (zero venticinque) punti percentuali;
Visto che con atto della Giunta Comunale n. 93 del 21/03/2002, divenuto esecutivo ad ogni effetto di legge, il Comune di Copertino ha deliberato, in esecuzione della citata normativa, la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche a partire dall'anno 2002 nella misura di 0,3 % (zero virgola tre per cento);
Vista la deliberazione C.C. n. 19 del 27 marzo 2007, divenuta esecutiva, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF che prevede l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del 0,3% (zero virgola tre per cento)
Vista la deliberazione del Commissario ad Acta. n. 20 del 26 giugno 2008, divenuta esecutiva, con la quale è stato approvata la modifica del Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF approvato con deliberazione C.C. n. 19/2007;
Visto l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
Ritenuto pertanto dover confermare per l'anno 2010 la variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita per gli anni dal 2002, al 2009 nella misura complessiva dello 0,3 % (zero tre per cento) e modificare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione C.C. n. 19/2007,
Viste le disposizioni innanzi richiamate;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
a) Di modificare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione C.C. n. 19/2007:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
Art. 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione ed ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 380.

Art. 2 - Soggetto attivo
1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Copertino, ai sensi del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 - Soggetti passivi
1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sull'intero reddito posseduto coloro che hanno il domicilio fiscale il 1° gennaio 2007 nel Comune di Copertino, sulla base delle disposizioni normative vigenti.
2. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi), nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 4 - Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF per l'anno 2010 è determinata nella misura del 0,3% (zero virgola tre per cento).

Art. 5 - Sanzioni ed interessi
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471, 472 e 473 del 1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario,oltre agli interessi di legge.

Art. 6 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2007.

b) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 446/97, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
c) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet www.finanze.it, individuato con decreto interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 260/98;
d) Di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale è necessario per garantire il pareggio e l'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi.
e) Di proporre l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la dichiarazione di voto del Consigliere Tondo Antonio, che intende votare a favore di tutti i punti che non prevedono aumenti di tassazione e contro quelli che prevedono aumenti;


Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 D.Lvo 267/2000;
Ritenuto di doverla approvare;
Presenti 16 - assenti 5(Sindaco,Chiriatti,Inguscio,Alemanno,Esposito);
Con n. 16 voti favorevoli espressi in forma palese da n. 16 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

- Dopo la votazione il Sindaco rientra in aula.








  • Data di pubblicazione: 01.07.10
  • Numero: 23
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