Riduzioni tariffarie

Art. 3 lett. k del TITR Obblighi trasparenza tramite siti internet.  Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste;

Il Regolamento TARI approvato con Deliberazione CC n. 4 del 24/05/2023, agli artt. 8, 10, 23 e 24 prevede l’applicazione della tariffa in misura ridotta nei seguenti casi:

RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE (Art. 23)

  1. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare, da contribuenti con residenza in altro immobile sito in Copertino, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 25%;
  2. abitazioni occupate da soggetti che, pur versando nelle circostanze di cui alla lettera a), risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 30%;
  3. ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178 è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
  4. alle utenze domestiche che dimostrano di aver avviato il compostaggio dei propri scarti organici sarà riconosciuta una riduzione pari ad Euro 20,00 per ogni componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di Euro 100,00. Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposita istanza attestante l’acquisto dell’apposito contenitore o la consegna in comodato gratuito da parte del gestore del servizio. La riduzione opera dal giorno di presentazione dell’istanza. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. L’accertamento della mancata o non corretta attività di compostaggio comporta il recupero della riduzione applicata nell’anno oltre all’applicazione di una sanzione dell’importo compreso tra un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui venga accertata la mancata o non corretta attività di compostaggio.
  5. riduzione pari ad € 20,00 per ogni nato fino al compimento del terzo anno di vita del nato, previa richiesta da effettuare mediante il modello di dichiarazione di inizio/variazione di occupazione di immobile ai fini TARI messo a disposizione dal competente ufficio tributi.
  6. a partire dal 01 gennaio 2016 sono esentati dal pagamento della tassa sui rifiuti TARI per un periodo di tre anni, tutti i nuclei familiari che abbiano stabilito la loro residenza nel centro storico comunale così come delimitato dal vigente Piano Regolatore Generale, previa richiesta da effettuare mediante il modello di dichiarazione di inizio variazione di occupazione di immobile ai fini TARI, messo a disposizione dal competente ufficio tributi.

 RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE (Art. 24)

  1. ai sensi dell’art. 1 comma 659, L. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente a condizione che: l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare e che le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
  2. la tariffa del tributo è ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, per i locali annessi ad edifici adibiti a luoghi di culto, destinati ad uso abitativo singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto (oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili).
  3. la tariffa del tributo è ridotta del 50%, nella quota fissa e nella quota variabile, per gli esercizi commerciali che dismettono l’utilizzo di slot machine mangiasoldi. La riduzione viene applicata per due anni a decorrere dalla data di dismissione.

 RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO AUTONOMO DEI RIFIUTI URBANI (Art. 10): Ai sensi della L. 147/2013 art. 649, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri, a consuntivo, di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero. L’ottenimento della riduzione è subordinato alla presentazione di apposita documentazione (domanda di richiesta e rendicontazione) per come prevista all’art. 8-bis del Regolamento TARI. Consultare il regolamento per l’elenco completo delle modalità per l’ottenimento della riduzione.

 RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO (Art. 8) : Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. L’ottenimento della riduzione è subordinato alla presentazione di apposita documentazione (domanda di richiesta e rendicontazione) per come prevista all’art. 8-ter del Regolamento TARI. La decorrenza della richiesta avverrà a partire dall’anno successivo a quello di comunicazione e la scelta sarà ritenuta vincolante per almeno due anni. Al fine di beneficiare dello sconto per l'annualità 2024 il termine per la presentazione della domanda è il 30 giugno 2023. Consultare il regolamento per l’elenco completo delle modalità per l’ottenimento della riduzione.

ALTRE AGEVOLAZIONI (Art. 25)

Sono esenti dalla tassa gli immobili occupati dal Comune.

Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di disagio economico-sociale un contributo economico per il pagamento totale o parziale del tributo riferito all’abitazione di propria residenza. Il beneficio economico è concesso, nei limiti delle specifiche risorse stanziate in apposito Intervento della parte Uscita della Funzione Servizi sociali, su domanda dell’interessato da inoltrare annualmente al competente Servizio socioassistenziale, ed a condizione che questo dimostri di averne diritto con idonea certificazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni certificate. L’individuazione dei requisiti per la concessione del beneficio, delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste annuali sono disciplinati con apposito atto di Giunta.

Sono esentati dal pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), per un periodo di tre anni, le nuove attività di impresa che si insediano nel centro storico a condizione che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a. sotto il profilo oggettivo, non spetta la riduzione in caso di mero subentro di attività economiche già esistenti; b. sotto il profilo soggettivo, non spetta la riduzione in caso di imprenditori che abbiano intrapreso una nuova attività a fronte dell’avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice Ateco di quella nuova.

Sono esentate dal pagamento della tassa sui rifiuti per un periodo di tre anni le attività di impresa, che già presenti in altra zona del territorio comunale si trasferiscano nel centro storico così come 23 delimitato dal vigente Piano Regolatore Generale ed escluso il centro storico ambientale, fermo restando che siano stanziate adeguate risorse finanziarie nel bilancio di previsione del bilancio dell’anno di competenza.

Le attività di impresa che già svolgono la propria attività nel centro storico A1 e che a decorrenza dal 1° gennaio 2016 ampliano la superficie interna utilizzata per lo svolgimento dell’attività medesima beneficeranno di una riduzione per un periodo di anni tre in misura percentuale pari all’ampliamento della superficie stessa. Al fine di usufruire di tale riduzione, il richiedente deve presentare domanda di variazione corredata da idonea documentazione attestante l’ampliamento.

Le esenzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute fermo restando che siano stanziate nel bilancio le necessarie risorse finanziarie.

Allegati

Modulo per avvio autonomo al riciclo dei rifiuti urbani

Modulo trasmissione dati delle UND

Richiesta di Riduzione Utenza Non Domestica

Richiesta di Riduzione Utenza Domestica

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