DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI 2026

Dettagli della notizia

Il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, in attuazione dell’art. 1, commi da 102 a 110, L. 199/2025.

Data:

30 Giugno 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, in attuazione dell’art. 1, commi da 102 a 110, L. 199/2025.

Oggetto della definizione agevolata

Sono oggetto di definizione agevolata tutte le entrate tributarie (IMU, TASI, TARI, TOSAP, ICP, DPA), il Canone unico patrimoniale (CUP), e le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada:

  • dovute al Comune fino alla data del 31/12/2024, ma non ancora versate, indipendentemente se siano stati già notificati o meno i relativi avvisi di accertamento esecutivi, anche se oggetto di contenzioso in essere;
  • che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non risultino già affidate da parte del Comune all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione coattiva.

Sono esclusi dalla definizione agevolata:

  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • i crediti per i quali, alla data di pubblicazione del presente Regolamento, sia stata già emessa una sentenza divenuta definitiva;
  • la quota statale dell’IMU per la quale non è stato ancora notificato il relativo avviso di accertamento esecutivo (cod. tributo F24 3925).

Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, di cui al D.lgs. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all’art. 27, co. 6, L. 689/1981, ed alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

Agevolazione riconosciuta con la definizione agevolata.

Per le entrate tributarie (IMU, TASI, TARI, TOSAP, ICP, DPA) e per il CUP, l’agevolazione è determinata secondo il seguente schema:

per le annualità già accertate e notificate:

  • per valori ISEE fino a 15.000,00€ è previsto l’abbattimento totale di sanzioni ed interessi;
  • per valori ISEE da 15.000,01€ a 20.000,00€ è previsto l’abbattimento del 90% delle sanzioni e l’abbattimento totale degli interessi;
  • per valori ISEE maggiori di 20.000,01€ e fino a 25.000,00€ è previsto abbattimento delle sanzioni dell’85% e l’abbattimento totale degli interessi;
  • per valori ISEE superiori a 25.000,01€, e fino a 30.000,00€ è previsto un abbattimento delle sanzioni dell’80% e l’abbattimento totale degli interessi;
  • per valori ISEE superiori a 30.000,01€, o per ISEE non allegati, è previsto un abbattimento delle sanzioni del 75% e nessun abbattimento degli interessi;
  • per le annualità in corso di accertamento: abbattimento della sanzione al 2% e nessun abbattimento degli interessi.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, di cui al D.lgs. 285/1992, l’agevolazione è determinata nell’azzeramento degli interessi, inclusi quelli di mora, delle maggiorazioni di cui all’art. 27, co. 6, L. 689/1981, e delle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

Procedura di adesione alla definizione agevolata

La procedura di definizione agevolata può essere eseguita dal debitore solo per i propri debiti. In caso contrario, sarà necessaria un’apposita delega a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante.

STEP 1
Il debitore, al fine di comprendere se vi sono debiti definibili, presenta entro massimo il 31/08/2026 al Protocollo dell’ente (brevi manu, per mail o PEC) un’istanza firmata, redatta secondo il modello allegato e correlata di copia del proprio documento di riconoscimento e di modello ISEE in corso di validità.

STEP 2
Il Comune, entro il 15/09/2026, risponde al debitore comunicando tutti i debiti che possono essere oggetto di definizione agevolata ed anche la previsione di pagamento secondo il seguente schema:

  • possibilità di versamento in un’unica rata, entro e non oltre il 15° giorno successivo dall’accoglimento della domanda;
  • possibilità di versamento rateale, che prevede l’applicazione di interessi pari al tasso legale annuo (pari al tasso di interesse legale vigente dell’1,6): - per importi fino a 300,00€, con n. 2 rate mensili;
    • per importi da 300,01€ a 600,00€, fino ad un massimo di n. 5 rate mensili;
    • per importi da 600,01€ a 1.500,00€, fino ad un massimo di n. 8 rate mensili;
    • per importi da 1.500,01€ a 3.000,00€, fino ad un massimo di n. 18 rate mensili;
    • per importi da 3.000,01€ a 5.000,00€, fino ad un massimo di n. 26 rate mensili;
    • per importi oltre 5.000,00€, fino ad un massimo di n. 36 rate mensili;

la rata minima non deve essere inferiore a 100,00€.

STEP 3
Al fine di aderire formalmente alla definizione agevolata, il debitore dovrà presentare, entro il termine del 30/09/2026, secondo il modello allegato, la domanda di adesione al Protocollo dell’ente (brevi manu, per mail o PEC), allegando obbligatoriamente copia del proprio documento di riconoscimento.

Nella domanda di adesione il debitore dovrà indicare:

  • se intende versare in una o più rate;
  • l'eventuale pendenza di contenziosi, assumendone l'impegno, in caso di accoglimento della domanda, a rinunciare definitivamente agli stessi contenziosi.

In caso di presentazione di più domande, il Comune terrà in considerazione l’ultima istanza presentata.

STEP 4
Il Comune, entro il 15/10/2026, comunica ai debitori l’accoglimento o il diniego della domanda
, comunicando in caso di accoglimento l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, le modalità e le tempistiche di pagamento secondo quanto indicato dal richiedente.

Ulteriori informazioni

Al fine di perfezionare l’adesione alla definizione agevolata il debitore dovrà versare la prima o unica rata entro il termine comunicato; nel caso di mancato, ovvero di insufficiente o tardivo versamento (superiore a sette giorni rispetto al termine comunicato), la definizione agevolata accordata, automaticamente si intende revocata, senza nessuna comunicazione da parte del Comune, non producendo alcun effetto, ripristinando piene sanzioni ed interessi.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Copertino (lunedì e mercoledì dalle 09 alle 12:30, e giovedì dalle 16 alle 18).

      L’Assessore al Bilancio                                              Il Sindaco
Dott. Francesco Maria TRONO                   Dott. Vincenzo DE GIORGI

Ultimo aggiornamento: 21/07/2026, 14:11

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